Cassation court dismisses tax appeal regarding commercial nature of association, allowing partial relief on procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court partially allowed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Court's confirmation of the tax agency's assessment. The taxpayers argued that the lower courts incorrectly applied civil code provisions regarding the commercial nature of the association and failed to properly examine specific procedural defects. The court found the first and fifth grounds valid, cassing the lower decision and remanding the case for a new trial on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 2697, cod. civ.; Artt. 115, 116, 324 cod. proc. civ.; Art. 360, c.p.c.: The court must verify if the lower court's reasoning on the commercial nature of an entity is logically sound and supported by concrete evidence, not merely a formal assertion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8526/2015 R.G. proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CINDIRELLA SCHOOL OF BALLET, sedente in Castelfranco Veneto, nonché GIANNI FORLANI, NICOLA JANE KENNEDY, GIOVANNA GHILARDINI E GIAN FILIPPO FORLANI, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco D’Ambrosi, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 19 presso l’avv. Massimo Panzarani, il tutto come da procura in calce alla memoria 30 dicembre 2022; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n.1440/14, depositata il 22 settembre 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. Motivazione apparente RILEVATO CHE 1. L’Agenzia procedeva nei confronti dei contribuenti alla notifica di tre avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e versamento IRES, IRAP e IVA, relativamente agli anni d’imposta 2006-2008 (di cui, oggetto del presente giudizio, anni 2007 e 2008) oltre a mancato rilascio di scontrini e ricevute, e omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie. Tanto emergeva da verifiche effettuate mediante accesso della Guardia di Finanza (presso la sede sociale e l’abitazione dei componenti del consiglio direttivo Nicola Forlani e Kennedy) autorizzato dalla competente Procura della Repubblica.
I suddetti militari accertavano attività di fidelizzazione di clientela, mancata conservazione delle domande di iscrizione, mancata costituzione del libro delle delibere dell’assemblea, mancata istituzione del libro delle delibere del consiglio direttivo, mancata istituzione del libro dei soci, mancate deliberazioni relative ad utili di gestione e relativa destinazione. Di fatto, dunque, l’amministrazione riteneva che l’associazione in realtà avesse natura di impresa commerciale.
2. I contribuenti proponevano ricorso alla CTP, la quale confermava sia la regolarità dell’accesso da parte dei militari che la natura commerciale dell’ente. La CTR, successivamente adita in sede di gravame, confermava la sentenza di primo grado. I contribuenti propongono così ricorso in cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa. I contribuenti in data 30 dicembre 2022 hanno depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo i contribuenti assumono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909, cod. civ., 115, 116 e 324, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
In proposito, essi ritengono che , erroneamente , la pronuncia d’appello abbia ritenuto la sussistenza di un giudicato esterno in ordine alla natura commerciale dell’impresa, asseritamente formatosi con riguardo all’anno d’imposta 2006, posto che non sarebbe stata prodotta in giudizio copia della suddetta sentenza con certificazione di passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria. 1.1. Il motivo è fondato, dal momento che non risulta la produzione della sentenza in copia autentica con attestato di passaggio in giudicato, per cui non sussistono i presupposti per affermare la sussistenza di un giudicato esterno (Cass.19/09/2013, n. 21469;
Cass. 09/03/2017, n. 6024).
2. Poiché la sentenza impugnata si basa su plurime rationes decidendi, ed in particolare - oltre che sul giudicato - anche sul fatto che “la parte non ha indicato alcun concreto elemento per superare l’argomentazione dell’ufficio”, occorre procedere all’esame degli ulteriori motivi.
3. Nell’ordine logico va quindi esaminato il quinto motivo. Con esso, infatti, si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. I contribuenti denunciano la mera apparenza della motivazione resa dai giudici d’appello in relazione alla pretesa natura commerciale dell’associazione. 3.1. In proposito, il Collegio osserva che la parte della motivazione, relativamente alla ratio non travolta dall’accoglimento del precedente motivo, risulta effettivamente avere mera consistenza grafica ed essere priva di consistenza, non consentendo di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice la mera indicazione, già sopra riportata, secondo cui “la parte non ha indicato alcun concreto elemento per superare l’argomentazione dell’ufficio”.
4. Quanto ai restanti motivi, il secondo a mezzo del quale i contribuenti assumono la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 148, TUIR, 90, l. 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., sottolineando come in ogni caso l’efficacia di giudicato di una sentenza con riguardo ad un diverso anno d’imposta riguarda solo “la qualificazione di elementi preliminari perl’applicazione di una specifica disciplina tributaria e per la determinazione in concreto dell’obbligazione (fino a quando) non sia venuta meno fattualmente (…) o normativamente” (Cass.16/07/2006, n. 13916); il terzo, con cui assumono la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, Cost., 52, d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 633, 33, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., lamentando come la sentenza abbia ritenuto l’adeguatezza della motivazione della sentenza di primo grado relativamente alla sussistenza di gravi indizi per ottenere l’autorizzazione all’accesso domiciliare, i quali avrebbero dovuto essere accertati dal giudice con una verifica ex ante e che invece nella specie non sarebbero stati su ssistenti; il quarto, con cui assumono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 115, 116 e 324, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., osservando come né nel corso del primo grado né in quello di secondo grado l’Agenzia avrebbe prodotto i p.v.c., per cui non si comprenderebbe sulla scorta di quali elementi la CTP prima e la CTR poi siano giunti alla conclusione per cui nella specie l’associazione gestiva un’impresa commerciale, gli stessi sono assorbiti dall’accoglimento degli altri.
5. Dall’accoglimento del ricorso discende la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, che procederà altresì alla liquidazionedelle spese. P. Q. M. La Corte, accolti i motivi primo e quinto del ricorso , assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto,