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Ordinanza — n. 5806/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal claiming procedural delay for 'a tavolino' audits under Art. 12 L. 212/2000.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5806/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Carmine De Falco's appeal against a regional tax commission decision regarding a 2006 tax audit. De Falco argued that the notification of the rectification notice was invalid because it arrived only 45 days after he submitted a questionnaire, claiming the law required a delay period for all document acquisitions. The court ruled that the specific delay provision applies solely to on-site inspections at the taxpayer's premises, not to 'a tavolino' audits based on submitted data or financial office records. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the taxpayer to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212; In tax audit proceedings, the dilatory term for the right of defense applies exclusively to on-site inspections at the taxpayer's premises and does not extend to 'a tavolino' audits based on submitted data or document acquisitions.

Parole chiave

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tax audit procedure a tavolino investigation right of defense delay tax rectification notice Cassation appeal rejection procedural time limits fiscal administrative law rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo di ricorso Carmine De Falco assume la violazione dell’art. 12, comma 7, l.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
l. 24 dicembre 2012, n. 228
1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Giurisprudenza citata

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Cass. 05/11/2020, n. 24793
stato nella specie effettuato a seguito delle risposte fornite dal contribuente al questionario inviatogli” (ex plurimisCass. 05/11/2020, n. 24793).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9536/2014 R.G. proposto da: DE FALCO CARMINE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Di Fiore e Stefano Fiorentinocome da procure in atti; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.764/31/14, depositata il 27 gennaio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. L’Agenzia delle entrate pr ocedeva alla notifica di avviso di rettifica per l’anno d’imposta 2006. Il contribuente proponeva ricorso e la C.T.P. lo respingeva, e così pure faceva la C . T . R . con riferimento al gravame proposto dal medesimo contribuente. Accertamento a tavolino 2. Quest’ultimo propone quindi ricorso in cassazione affidato a un solo motivo. L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa.

CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo di ricorso Carmine De Falco assume la violazione dell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, ritenendo la necessità di concessione del termine ivi previsto non solo in ipotesi di accertamento eseguito tramite accesso ai locali del contribuente, ma anche in quella di mera acquisizione di documenti presso gli uffici finanziari, con conseguente invalidità dell’avviso in quanto adottato prima dello scadere del termine stesso, come nella specie in cui il provvedimento venne adottato a soli quarantacinque giorni dall’invio del questionario.

2. Il motivo è infondato. Risulta infatti per costante orientamento di questa Corte che “In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente. stato nella specie effettuato a seguito delle risposte fornite dal contribuente al questionario inviatogli” (ex plurimisCass. 05/11/2020, n. 24793).

3. Il ricorso merita dunque rejezione, con aggravio di spese a carico del ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia dell’Entrate delle spese che liquida in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo un