Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 5801/2023 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to verify notification of tax amnesty denial before declaring proceedings extinct.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5801/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remanded the case to a new hearing to verify whether the tax authority properly notified the taxpayer of a denial regarding the tax amnesty scheme. The taxpayer argued that the administrative body failed to notify the refusal, while the tax agency claimed the notification occurred but lacked proof. The court decided to suspend the extinction of proceedings until the agency provides evidence of the notification's delivery to the taxpayer.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, commi 12 e 13 d.l. n. 119/2018; The extinction of proceedings for failure to request treatment within the statutory deadline does not apply if the administrative denial of the amnesty benefit has not been proven to have been notified to the interested party.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax amnesty notification procedural extinction administrative denial burden of proof tax registration duty autorità fiscale elenco dei contribuenti procedura fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, commi 12 e 13 d.l. n. 119/2018
119, cit., art. 6, commi 12 e 13.
Art. 13, comma 3 dPR n. 131/1986
Art. 76, comma 2, lett. a) dPR n. 131/1986
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14662/2018proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), nei cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro CIN.STEF S.A., con sede in Lussemburgo (Gran Ducato di Lussemburgo), L- 2350, rue Jean Piret n. 1 (numero di attribuzione fiscale 2001 2212 683), iscritta presso il Registro del Commercio e delle Società (Registre de Commerce et des Sociétés) con il numero B 82234, in persona degli amministratori Reno Maurizio Tonelli, nato a Cesena il 12 gennaio 1955 Avviso liquidazione imposta di registro d.i. provvisoriamente esecutivo –Decadenza potere impositivo (C.F.:

TNLRNE55A 1 2C573W ) , e Pierre Lentz, nato a Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo) il 22 aprile 1959, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dagli Avv.tiGianluca Boccalatte (C.F.: BCC GLC 68T30 F205F) e Eugenio Briguglio (C.F.: BRG GNE 60M03 F158B) entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ernesto Mocci, in Romaalla Via Germanico n. 146 (C.F.: MC C RST 65Tl7 HSOI P), giusta procura speciale conferita con atto del 7 giugno 2018, autenticata il 7 giugno 2018 dal Dott. Jean Scckler, notaio in Junglinster (Gran Ducato di Lussemburgo), munita di apostille n. V-20180607-140385 del 7 giugno 2018, appostadal Ministero degli Affari Esteri ed Europei del Gran Ducato del Lussemburgo; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 4509/23/2017emessa d a l la CTR Lombardia - sez. staccata Brescia -in data 06/11/2017 e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblicadel 10/01/2023 dal Consigliere Dott.

Andrea Penta; udite le conclusioni rassegnate dal P.G. dott.ssa Anna Maria Soldi , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con conseguente estinzione del giudizio; uditi l’Avv. Rocchitta Giammario per l’Agenzia delle Entrate e l’Avv. Boccalatte Gianluca per la resistente. Ritenuto infatto e in diritto 1. La Cin.Stef. S.A. proponeva ricorso alla CTP di Brescia avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio aveva liquidato l’imposta principale di registro per un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo al pagamento della somma complessiva di euro 2.012.772,00 emesso in suo favore.

2. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Ufficio fosse incorso in decadenza nel richiedere l’imposta.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Lombardia rigettava il gravame, evidenziando che l’Ufficio avrebbe potuto (recte, dovuto) chiedere il versamento delle imposte dovute entro tre anni dalla richiesta di registrazione del d.i., che, a sua volta, il cancelliere competente avrebbe dovuto formulare nel termine di 5 giorni da quello in cui il provvedimento era stato pubblicato o emanato.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La Cin.Stef. S.A. ha resistito con controricorso, illustratocon memoria.

5. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, comma 3, e 76, comma 2, lett. a), dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che il termine triennale entro cui l’Ufficio deve, a pena di decadenza, chiedere il versamento dell’imposta di registro dovesse decorrere dalla scadenza del termine di 5 giorni dalla pubblicazione del provvedimento giudiziario, entro cui il cancelliere avrebbe dovuto richiederne la registrazione, anziché dalla data di effettiva presentazione della detta richiesta.

6. Preliminarmente, va evidenziato che la controricorrente aveva depositato a mezzo PCT una memoria contenente altresì una richiesta di estinzione per adesione alla definizione agevolata ex d.l. 119/2018. Tuttavia, l’Agenzia ha, a sua volta,depositato atto di diniego (che si assume notificato al legale rappresentante della contribuente il 30 luglio 2020) ed istanza di trattazione, ai sensi del d.l. n. 119, cit., art. 6, commi 12 e 13. Nella memoria depositata la controricorrente assume l’omessa o invalida notifica del diniego e sostiene che l’intestazione del diniego non sarebbe riferibile ad essa esponente.

7. Ai sensi del comma 12 dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, “L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.[…]”. In base al successivo comma 13, solo in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

8. Non risultando agli atti la prova dell’avvenuta notifica alla contribuente del diniego di condono, occorre fissare all’Agenzia un termine per provvedere al deposito della relativa documentazione.

P.Q.M.

La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo alla ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza ai fini del deposito della documentazione indicata in parte motiva. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di sua competenza. Cosi deciso in Roma, nella camera di consig