Cassation court suspends tax trust case to allow beneficiary to join new simplified tax dispute settlement law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the proceedings to allow the beneficiary to opt into the new simplified tax dispute settlement regime introduced by Law 197/2022. The case involved a challenge to inheritance taxes levied on a trust where the beneficiary argued for proportional taxation despite no actual asset transfer. The court prioritized the legislative intent of the new settlement law over the merits of the tax liability arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-205, l. n. 197/2022; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The court may suspend proceedings to allow a party to join the simplified tax dispute settlement procedure if the case meets the statutory criteria at the time of entry into force.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16884/2017proposto da: Uninvest s.r.l., con sede in Venezia, alla Via Bissa n. 33, in persona del legale rappresentante p.t. Balista Maria Viviana (C.F.: BLSMVV69B42F205S), rappresentata e difesa, come da procura a margine del ricorso, dall’Avv. Riccardo Artico (C.F.: RTCRCR66C23L407N) del Foro di Treviso e dal Prof. Avv. Giuseppe Marini (C.F.: MRNGPP68T13H501O) del Foro di Roma, presso il cui studio elegge domicilio, in Roma alla Via di Villa Sacchetti n. 9; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato Imposta successioni e donazioni –Trust - Sospensione (C.F.: 80224030587), nei cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2/26/2017 emessa d a l la CTR di Venezia in data 02/01/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblicadel 10/01/2023 dal Consigliere Dott.
Andrea Penta; udite le conclusioni rassegnate dal P.G. dott.ssa Anna Maria Soldi , che ha concluso nel senso di non opporsi alla istanza di sospensione; uditi l’Avv. Giuseppe Marini per la ricorrente e l’Avv. Rocchitta Giammario per l’Agenzia delle Entrate. Ritenuto infatto e in diritto 1. La Uninvest s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso avverso un avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio le aveva richiesto il pagamento delle imposte di successione, ipotecarie e catastali in misura proporzionale con riferimento ad un trust (denominato “Profilo Trust”) con il quale Pastrolin Adelma (deceduta il 6.12.2012) aveva, con disposizione testamentaria, vincolato i beni mobili ed immobili dell’asse ereditario per la durata di quarant’anni, indicando quale trustee la ricorrente e quale beneficiaria Balista Maria Viviana (quest’ultima, a propria volta, legale rappresentante del trustee).
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo errata la notifica dell’atto impositivo operata dall’Ufficio alla Uninvest s.r.l., quale amministratrice del trust.
3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale Veneto accoglieva il gravame e, per l’effetto, dichiarava valido ed efficace l’avviso di liquidazione impugnato, affermando che, sebbene la notifica dell’atto impositivo alla contribuente quale “legale rappresentante” del trust fosse nulla (non essendo quest’ultimo un soggetto giuridico dotato di propria personalità), la costituzione del trustee aveva sanato l’invalidità e che, nel merito, sussisteva il presupposto impositivo di cui all’art. 6 d.l. n. 262/2006, il quale prevedeva l’assoggettamento all’imposta di registro della costituzione del vincolo di destinazione.
4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la Uninvest s.r.l. sulla base di sei motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulle eccezioni (inammissibilità dell’appello per carenza dei motivi specifici di impugnazione e per mancata allegazione, ex art. 347 c.p.c., della sentenza impugnata e carenza di interesse alla proposizione del gravame, per aver l’Ufficio provveduto, nelle more del procedimento, a rinotificare l’avviso di liquidazione della dichiarazione di successione) da essa sollevate preliminarmente in appello nelle controdeduzioni.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 75, comma 1, 81, 156, comma 3, e 182, comma 2, c.p.c. e 24, comma 1, Cost., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTRritenuto che la sua costituzione in giudizio avesse sanato il difetto di legittimazione passiva in capo al trust. In particolare, la contribuente sostiene che, se da un lato poteva essere ritenuto sanato con la sua costituzione in giudizio il vizio di nullità dell'atto notificato, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dall'altro aveva specificato sin dal ricorso introduttivo come si fosse costituita come soggetto che aveva ricevuto un atto quale “amministratore Profilo Trust“, evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva a stare in giudizio.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006 (conv. in l. n. 286/2006) e 2 e 10 d.lgs. n. 347/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che si potesse applicare la tassazione in misura proporzionale nonostante non vi fosse un reale trasferimento di beni e diritti, ma solo un effetto segregativo del bene vincolato in trust rispetto al patrimonio generale del soggetto disponente.
4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla eccepita radicale illegittimità della richiesta di imposta ipotecaria e catastale, con riferimento agli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza derivante dalla omessa pronuncia sulla eccepita radicale illegittimità della richiesta di imposte e sanzioni, con riferimento agli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., non avendo l’Ufficio esplicitato quali fossero i calcoli sulla base dei quali avesse richiesto le imposte e le sanzioni.
6. Con il sesto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza derivante dalla omessa pronuncia sulla eccepita radicale illegittimità dell'avviso a fronte dell'incompetenza territoriale, e conseguente carenza di potere, dell'Ufficio emanante (Treviso), con riferimento agli artt. 112 e 345 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. In particolare, la contribuente sostiene che, se era pacifico che la dichiarazione di successione dovesse essere presentata, ex art. 6 d.lgs. n. 346/1990, all'Ufficio "nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto", diversamente l'avviso doveva essere emanato dall'ufficio nella cui circoscrizione si trovava il domicilio fiscale del soggetto obbligato, vale a dire Venezia.
7. Con nota del 9.1.2023 la ricorrente, premesso che il 29.12.2022 è stato approvato il testo definitivo della l. n. 197/2022, in vigore dall’1.1.2023 (la quale prevede, all’art. 1, comma 186, la definizione agevolata delle “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, … pendenti in ogni stato e grado del giudizio … alla data di entrata in vigore della presente legge …”), e che la presente controversia rientra tra quelle potenzialmente definibili, ai sensi del menzionato art. 1, commi 186-205, l. n. 197/2022, ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata per la controversia tributaria in oggetto e, per l’effetto, ha chiesto (potendo l’eventuale “domanda di definizione” essere presentata entro il 30.6.2023) la sospensione dellacausa.
P.Q.M.
La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla contribuente l’eventuale adesione alla “definizione delle controversie tributarie”. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di sua competenza. Cosi deciso in Roma, nella camera di