Cassation court dismisses Yachting Club's appeal against tax on marina areas, ruling open water is covered by waste tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the Yachting Club Talamone's appeal against a regional tax decision regarding its marina facilities. The club argued that open water areas should not be taxed like land-based campsites, but the court held that the legislative intent of the waste tax covers all usable surfaces regardless of their solid or liquid nature. Consequently, the court affirmed the lower court's ruling that the tax application was legally sound and dismissed the entire appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, 68, 69 D.Lgs. n. 507/1993; The concept of 'open areas' for urban waste tax includes all usable surfaces, whether solid or liquid, without distinction based on the vehicle used to access them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10603-2021 proposto da: YACHTING CLUB TALAMONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’Avv. MICHELE MARTINI ed elettivamente domiciliatoin ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro COMUNE DI ORBETELLO, in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 970/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/12/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/2/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, in sede di rinvio da Cass. n. 17287/2018, accoglieva l'appello proposto dal Comune di Orbetello nei confronti dello Yachting Club Talamone avverso la pronuncia n. 112/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto con cui era stato accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento Tarsu annualità 2008 emesso dal predetto Comune in relazione all'omessa dichiarazione dell'imposta in questione avente ad oggetto un'area demaniale destinata ad ormeggio; avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Comune di Orbetello è rimasto intimato CONSIDERATO CHE 1.1 con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione di norme di diritto (artt. 62, 68 e 69 del D.Lgs. n. 507/1993), per avere il Giudice di appello erroneamente respintoil motivo di gravame avente ad oggetto l'assenza di categoria tariffaria relativa agli spazi acquei od ormeggi e l'illegittima commisurazione della tariffa a quella inerente la diversa categoria dei campeggi e distributori dei carburanti, applicata dall'ente territoriale; 1.2. la censura è infondata; 1.3. va richiamato, al riguardo, l’orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui per aree scoperte, costituenti il presupposto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si devono intendere tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque, utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto - solido o liquido - di cui l'estensione stessa è composta, e, conseguentemente, dal mezzo - terrestre o nava le - utilizzato per fruire di quella estensione (cfr.
Cass. n. 3829/2009, che ha reputato legittimo l'avviso di accertamento per la tassa dovuta sugli specchi d'acqua utilizzati per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto); 1.4. invero, la delimitazione del concetto di aree scoperte impiegata dal legislatore non va tratta dal (né limitata al) dato solido del suolo, ma dallo scopo, perseguito dalla norma, d'individuare un presupposto giuridico della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ulteriore rispetto ai fabbricati, tenuto conto delle finalità tutelate dal legislatore di eliminare comunque tutti i rifiuti prodotti da insediamenti, permanenti o provvisori, di comunità umane (cfr.
Cass n. 3773/2013); 1.5. il legislatore nell'utilizzare l'espressione «aree scoperte», per delimitare il luogo di imposizione della tassa, perseguiva la finalità pubblica di tutela dell'igiene e salubrità attraverso l'eliminazione di tutti i rifiuti solidi (definibili «urbani») prodotti da insediamenti, permanenti e/o provvisori, di comunità umane; 1.6. con riguardo alla necessità di una espressa previsione regolamentare che contempli una specifica categoria tariffaria relativa agli spazi acquei vanno condivise le affermazioni della Commissione Tributaria Regionale laddove ha ravvisato un rapporto di species a genus fra le due aree, sicché la previsione regolamentare esistente trova applicazione per categoria e non per analogia; 2.1. con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e all'art. 112 c.p.c., l'omessa pronuncia della CTR in ordine all’eccepito difetto di legittimazione impositiva del Comune di Orbetello, per non essere stata istituita, per il Porto di Talamone, l'Autorità portuale; 2.2. con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla «prova sulla carenza di legittimazioneimpositiva del Comune di Orbetello a richiedere la T ARSU nell’area portuale del Comune di Talamone» ove aveva sede l’Autorità Marittima; 2.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno parimenti disattese; 2.4. per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15883;
Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; 2.5. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, seppure in modo non del tutto lineare, esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi riguardo la suddetta censura della contribuente (avendo escluso l’esistenza di un servizio da parte dell’Autorità Marittima di raccolta di rifiuti nell’area portuale), consentendo il controllo del percorso logico - giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con il successivo motivo, la contribuente ha potuto censurare compiutamente gli errori che, secondo la ricorrente, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza; 2.6. la ricorrente deduce, in particolare, che il Porto di Talamone è sede di Autorità marittima, competente per tutte le operazioni ed i servizi portuali regolati dalle norme indicate nel richiamato parametro normativo e, secondo la ricorrente, tra le operazioni portuali rientrano anche quelle di carico e scarico merci, mentre tra i «servizi portuali» rientrerebbero tutte le attività accessorie alle prime, tra cui anche quella di raccolta e smaltimento rifiuti, rilevando inoltre come l'art. 2, lett. i), del d.lgs. n. 182/2003, cit., preveda, ove non istituita l'Autorità portuale, la competenza dell'Autorità marittimaper tutti i servizi relativi alle operazioni portuali, compreso quello della gestione dei rifiuti oggetto della controversia, con conseguente venir meno della legittimazione vantata dal Comune di Orbetello; 2.7. in conformità con i principi di diritto giàaffermati da questa Corte (cfr. ord. n. 17092/2021) su fattispecie identica alla presente, che il Collegio condivide pienamente, si osserva che il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 5, esclude «dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri»; 2.8. il d.lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 8, nel disciplinare le competenze dei Comuni in materia di rifiuti statuisce che «sono fatte salve le disposizioni di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, e relativi decreti attuativi»; 2.9. la L. n. 84 del 1994, art. 6, comma 1, lett. c), istituisce le Autorità portuali in determinati porti con il compito, tra l'altro, di «affidamento e controllo dell'attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, individuati con D. del Ministero dei trasporti e della Navigazione»; 2.10. il decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 14 novembre 1994, all'art. 1, precisa che «i servizi di interesse generale nei porti, di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, lett. c), da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale» vanno identificati anche nei «servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti»; 2.11. dall'esame di tale quadro normativo emerge univocamente che l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area portuale -da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale - rientra nella competenza di quest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica; 2.12. ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che invece normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali, sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (cfr.
Cass. nn. 31058/2018, 23583/2009); 2.13. presupposto di tale affermazione è, tuttavia, che sia stata istituita l'Autorità portuale; 2.14. la L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) ha istituito, con l'art. 6, la figura dell'Autorità portuale nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savoia, Taranto, Trieste e Venezia, e successivamente sono state istituite le Autorità portuali di Piombino (D.P.R. 20 marzo 1996), di Gioia Tauro (D.P.R. 16 luglio 1998), di Salerno (D.P.R. 23 giugno 2000), di Olbia e Golfo degli Aranci (D.P.R. 29 dicembre 2000), di Augusta (D.P.R. 12 aprile 2001), di Trapani (D.P.R. 2 aprile 2003) e di Manfredonia (L. n. 350 del 2003), senza pertanto contemplare il porto di Talamone (Orbetello); 2.15. ne consegue che nelle annualità oggetto di imposizione, per cui si procede, non era stata istituita l'Autorità portuale del Comune di Orbetello e non si è quindi verificata la condizione che escluderebbe il potere impositivo del Comune di Orbetello; 2.16. se l'istituzione dell'Autorità portuale si pone dunque come causa diesclusione dalla tassa rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplata al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 5, ne segue, per converso, che nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerga la competenza e la privativa comunale in ordine all'istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana, e correlativamente trovi spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie (cfr.
Cass n. 31058/2018); 2.17. questa Corte pertanto ha escluso che si possano configurare profili di illegittimità al regolamento comunale istitutivo della Tia nella parte in cui non esclude dalla tassazione sui rifiuti le aree portuali non sussistendo la supposta carenza di potere impositivo in carico al Comune in mancanza dell'istituzione dell'Autorità portuale (cfr. Cass. n. 31058/2018 cit.); 2.18. va dunque esente da censure, in diritto, la sentenza impugnata che ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, dovendosi peraltro evidenziare che la stessa Autorità marittima, come accertato dalla Commissione Tributaria Regionale, non ha istituito alcun servizio di raccolta; 2.19.
è opportuno, inoltre, evidenziare che l’art. 16 L. n. 84/1994 ed il d.lgs 84/2003 si riferiscono ai rifiuti provenienti dalle navi, per i quali è competente l’autorità portuale o marittima, mentre per i rifiuti relativi alle aree demaniali di ormeggio dei natanti, si applica il d.m. 14 novembre 1994, che stabilisce, all’art. 1, con riguardo ai «servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84», in cui sono compresi i servizi di pulizia e raccolta rifiuti (lett.b) [«Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi).
Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali»], la competenza dell’autorità portuale e, in mancanza, del Comune; 3.1. è, infine, infondato anche il quarto motivo con cui si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 4 DM 55/2014 per la mancata indicazione dei parametri di valutazione delle relative fasi giudiziali nella liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi; 3.2. si lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia condannato la contribuente al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio, quantificate, rispettivamente, in Euro 1.500,00 per primo grado ed appello, Euro 1.000,00 per il giudizio di legittimità ed Euro 1.200,00 per il giudizio di rinvio, oltre IVA ed accessori, senza distinzione dei compensi con riferimenti alle diverse fasi del giudizio (fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisionale); 3.3. la censura è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., non avendo la ricorrente indicato né lo scaglione di riferimento per la determinazione delle singole voci della tariffa professionale, né la nota spese eventualmente predisposta nel suo contenuto integrale (a cui non si fa alcun riferimento nel motivo di ricorso in esame); 3.4. si rileva, peraltro, che per giurisprudenza consolidata di legittimità, solo in presenza di una nota specifica delle spese prodotta dalla parte vittoriosa (che, nella specie, non risulta invece depositata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale), il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi professionali, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 legge n. 794 del 1942 (cfr.
Cass. nn. 3023/2012, 7293/2011, 23059/2009;
4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;
5. nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Comune di Orbetello
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a