Cassation court dismisses appeal regarding municipal liability for port waste management versus port authority duties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by the Municipality of Naples against the Regional Tax Court's decision. The municipality argued it lacked standing to impose taxes because a Port Authority existed in the area, while the taxpayer claimed the municipality had performed waste collection duties. The court ruled that the specific port waste regulations apply only to ship-generated waste, not general urban waste collected by the municipality, thereby upholding the lower court's finding of the municipality's valid standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, Art. 5 of D.Lgs. 24/06/2003 n. 182; Art. 63 of D.Lgs. 507/93: The existence of a Port Authority does not preclude municipal liability for urban waste collection, as the port decree strictly governs ship-generated waste and does not cover general urban waste management.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26691/2020 R.G. proposto da : COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPENNINI, 46, presso lo studio dell’avvocato LEONE LUCA (LNELCU61M01H501M) rappresentato e difeso dagli avvocati FERRARI FABIO MARIA (FRRFMR59P10F839X), AMORETTI MARIA ANNA (MRTMNN54M70F839D) -ricorrente- contro POWERBAT ITALIA S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO E GISEPPE (null) rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELONE ENRICO (NGLNRC56E21F839B) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
NAPOLI n. 651/2020 depositata il16/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che: 1.la S.r.l. Power Boat Italia ha impugnato il silenzio-rifiuto opposto dal Comune di Napoli all'istanza di rimborso della Tarsu relativa agli anni dal 2007 al 2013 versata per occupazione di area demaniale destinata ad ormeggio natanti in Napoli-Borgo Marinari, deducendo la carenza di legittimazione attiva, rispetto all'imposizione, del Comune medesimo. La CTP di Napoli ha respinto il ricorso.
La Ctr della Campania, con la sentenza di cui all'epigrafe, ha accolto in parte l'appello della contribuente riconoscendone il diritto ad essere rimborsata delle somme pagate per gli anni 2011, 2012 e 2013 e dichiarandone invece la decadenza dal diritto a ripetere le annualità precedenti. Ha ritenuto la CTR in particolare che non sussisteva la legittimazione attiva all'imposizione da parte del Comune di Napoli in quanto l'ente territoriale perde la legittimazione dell'attività della gestione dei rifiuti prodotti su un'area portuale ove, come nel caso di specie, si tratti di area portuale nella quale è istituita una Autorità portuale ed ha ritenuto altresì che l'effettivo espletamento del servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di fatto svolto dal Comune non poteva giustificare l'obbligazione tributaria;
2. il Comune di Napoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con un motivo. Resiste con controricorso la contribuente; considerato che:
1. il Comune lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione degli artt.4 e 5 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 e violazione dell'art.63 del d.lgs. 507/93”. Deduce che dal contesto normativo evocato “non è dato assolutamente evincere una esclusiva della Autorità portuale, relativamente ai rifiuti solidi urbani e nemmeno una attività in concorrenza con il Comune di Napoli”;
2. la questione sollevata del motivo di ricorso, relativa alla rilevanza o meno, al fine di escludere la legittimazione all'imposizione del Comune, della presenza nel porto dell'Autorità portuale è stata correttamente risolta dalla CTR in aderenza ai principi affermati in più occasione da questa nconferente atteso che il decreto 24 giugno 2003, n.182 -recante “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”-attiene non al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani prodotti sulle aree portuali ma al diverso servizio di smaltimento, tramite un apposito “impianto portuale di raccolta” (art.4) e secondo un piano definito dalla Autorità competente (Autorità portuale, o in mancanza, autorità marittima; art.5) dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, definiti dall'art.2 dello stesso decreto, i primi (art.2 lett.c) come “i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché' i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78”, i secondi (art.2 lett.d) come “i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite”;
5. in conclusione il motivoè infondato e va rigettato. 6.le spese seguono la soccombenza; PQM le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 8000,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo