Court dismisses appeal on tax liability, remanding case to clarify joint debtor definition under Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the taxpayer against the Central Tax Commission's judgment. The taxpayer argued that the Civil Code's provisions on joint liability required a specific definition of the dispute by the co-obligor, Giovanna Marsella, to apply. Consequently, the court ordered the case to be remanded to a new docket for the tax agency to provide the necessary information regarding this definition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1306 c.c.; When a taxpayer invokes joint liability provisions, the court must verify if the co-obligor has defined the dispute; if not, the case is remanded for further factual clarification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17187/2015 R.G. proposto da : ANDREOLI VANDA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ZANARDELLI 23, presso lo studio dell’avvocato TANZI ANGELO (TNZNGL66T15H501C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ROMA n. 2064/2014depositata il 19/05/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che:
1. pur dopo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento di appello presso la Sezione di Roma della Commissione Tributaria centrale n.2923 del 1990, disposta con ordinanza interlocutoria del 30 settembre 2020, permane l’esigenza di chiarire se sussistano i presupposti applicativi dell’art. 1306 c.c. che la ricorrente ha invocato in relazione alla sentenza resa da questa Corte il 25 settembre 1999 n. 10618 e alla dedotta “definizione della vertenza” da parte della coobbligata solidale Giovanna Marsella;
2. si impone pertanto di rinviare la causa a nuovo ruolo perché l’Agenzia, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, fornisca informazioni riguardo alla suddetta definizione; PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma