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Ordinanza — n. 5551/2023 — snciv Generato dall'IA

Court rejects tax agency appeal, upholding exemption of judicially enunciated loan guarantees from registration tax.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5551/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that exempted loan guarantees enunciated in a judgment from registration tax. The Agency argued that only the financing operations themselves were exempt, not the judicial acts enunciated within them, while the lower court held that enunciations of acts already subject to substitute tax cannot be taxed again. The court agreed, ruling that the derogatory regime excludes the exemption for acts defining the financing but does not impose registration tax on contracts already covered by substitute tax merely because they appear in judicial documents.

Regesto Legislator

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Art. 15, comma 1; Art. 15, comma 2; Art. 22 d.P.R. n. 131/1986; Art. 15 ss. d.P.R. n. 601/1973: Acts enunciated in judicial proceedings regarding financing operations already subject to substitute tax remain exempt from registration tax and cannot be re-assessed.

Parole chiave

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registration tax exemption substitute tax regime judicial enunciations loan guarantees fideiussioni enunciate imputazione dei contributi arretrati d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 15, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973
601 del 1973, in quanto l’esenzione di cui all’art. 15, comma 1, del citato d.P.R.
Art. 15, comma 2, d.P.R. n. 601 del 1973
601 del 1973, in quanto l’esenzione di cui all’art. 15, comma 1, del citato d.P.R.
Art. 22, d.P.R. n. 131 del 1986
c) l’art. 22 del d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.
Con l’unico motivo di ricorso l ’Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt.
art. 140-bis disp. att. cod.proc.civ
Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 20 gennaio 2023, celebrata con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis disp. att. cod.proc.civ., in virtù di decreto del Presidente del collegio.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2019 nr. 17938
Corte Costituzionale n. 7 del 1999
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27001/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato ESCALAR GABRIELE (SCLGRL62E12H501R), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA - SEZ.DIST.CATANIA n. 1114/2019 depositata il 21/02/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI .

RILEVATO CHE 1.L’Unicredit s.p.a. (in qualità di incorporante di Capitalia s.p.a., già Banca di Roma, a sua volta incorporante del Banco di Sicilia cessionario delle attività e passività della Sicilcassa s.p.a.) ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate relativo alla sentenza di accoglimento dell’opposizione allo stato passivo della Zeutron s.r.l. (in amministrazione straordinaria) - avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha assoggettato all’imposta di registro i crediti ammessi al passivo (aliquota 1%) e le fideiussioni enunciate nel provvedimento giudiziario (aliquota 0.50%).

2. Il ricorsoè stato accolto solo in parte in primo grado.

3. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria ed accolto quello di Unicredit s.p.a., confermando l’esclusione dell’imposta di registro in ordine alle fideiussioni enunciate nel provvedimento giudiziario ed affermando che i crediti di Sicilcassa s.p.a. e Banco di Sicilia s.p.a. sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa. I giudici di merito hanno ritenuto che le enunciazioni delle fideiussioni nella sentenza oggetto di registrazione sono esenti dall’imposta di registro ai sensi degli artt. 15 ss. del d.P.R. n. 601 del 1973, in quanto si tratta di operazioni assoggettate ad un regime fiscale sostitutivo. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, l’Agenzia dell’Entrate ha formulato ricorso per cassazione. 4.La contribuente ha resistito con controricorso, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

5. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 20 gennaio 2023, celebrata con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis disp. att. cod.proc.civ., in virtù di decreto del Presidente del collegio. La contribuente ha depositato una memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di ricorso l ’Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 15, 16 e 17 del d.P.R. n. 601 del 1973, in quanto l’esenzione di cui all’art. 15, comma 1, del citato d.P.R. n. 601 per le operazioni relative ai finanziamenti di medio e lungo termine e per tutti i provvedimenti e le formalità inerenti alle operazioni medesime, che, in quanto norma di agevolazione fiscale, è di stretta interpretazione, è limitata dal comma 2, ai sensi del quale gli atti giudiziari relativi alle stesse operazioni sono soggetti alle imposte secondo il regime ordinario, sicché non è applicabile al caso di specie ed è legittima la pretesa imposta di registro in ordine alla fideiussione enunciata dal provvedimento del Tribunale di Catania, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1999.

2. Il ricorso è infondato, come, peraltro, già ritenuto da questa Corte in altri precedenti tra le stesse parti (v. da ultimo Sez. V, n. 10490 del 2022). Si è già affermato il principio secondo cui la mancata estensione, ad opera dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, del regime agevolativo previsto per le operazioni di credito anche agli atti giudiziari ad esse relativi (i quali sono perciò soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario) non comporta che le operazioni di credito in questione, per il fatto di venir enunciate in quegli atti giudiziari, divengano perciò soggette anche ad imposta di registro, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ( Sez. 5, n. 22829 del l’ 8/10/2013 , Rv. 628486 – 01 , secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie al credito alla cooperazione, il fatto che l'art. 15, comma 2 , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non estenda l'assoggettamento delle operazioni di credito ad un'unica imposta sostitutiva anche per gli atti giudiziari ad esse relativi, i quali perciò sono soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario, non comporta che le operazioni in questione, per essere enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano soggette anche ad imposta di registro ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che disciplina l'imposizione degli atti "enunciati" e non registrati e non riguarda né l'enunciazione di atti esenti, né gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo già scontato detta imposta, non possono essere nuovamente soggetti ad imposizione).

In particolare, è stato rilevato che:

a) l’art. 15 del d .P.R. n. 601 del 1973 prevede non già un'esenzione fiscale ma un'agevolazione, realizzata con il metodo della imposizione sostitutiva, in quanto, ai sensi del successivo art. 17, "gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16, sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva";

b) l'art. 17, comma 2, u.p. in esame, nel fare "salvo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, per gli atti giudiziari e le cambiali", si limita a sottrarre al regime dell'imposizione sostitutiva gli atti giudiziari relativi alle operazioni di finanziamento dalle quali il contenzioso ha preso origine, che restano assoggettati alle normali imposte sugli atti giudiziari;

c) l’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina la imposizione degli atti "enunciati" e non registrati, non riguarda la enunciazione di atti esenti, né, tanto meno, riguarda gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo già scontato detta imposta non possono essere nuovamente assoggettati ad imposizione, in assenza di diverso ed autonomo presupposto di imposta;

d) una diversa conclusione comporterebbe che gli atti favoriti dall'erario, in caso di azioni giudiziarie, sarebbero incisi in misura maggiore degli atti non favoriti, mentredal pagamento dell'imposta sostitutiva deriva il diritto alla registrazione senza ulteriori oneri , visto che, altrimenti, il metodo sostitutivo avrebbe dovuto essere scorporato dal titolo delle agevolazioni fiscali e ricondotto a quello delle sanzioni(così, Cass. 2019 nr. 17938). Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto che le enunciazioni delle fideiussioni enunciate nella sentenza del Tribunale di Catania fossero esenti ai sensi del d .P.R. n. 601 del 1973, in quanto relative ad operazione di finanziamento a medio e lungo termine e soggette ad un regime sostitutivo Il regime derogatorio previsto dall’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 è diretto ad escludere l'applicazione dell'esenzione stabilita dal comma 1 esclusivamente per gli atti giudiziari che definiscono giudizi aventi ad oggetto operazioni di finanziamento o garanzia esenti.

Tale previsione non comporta , invece, l'assoggettamento ad imposta di registro di contratti di finanziamenti e di garanzie già assoggettate ad imposta sostitutiva sui finanziamenti per il solo fatto di essere enunciati in atti giudiziari. Né è pertinente la sentenza n. 7 del 1999 della Consulta, che ha dichiarato non fondata, con riferimento agli artt. 76 e 77, in relazione all'art. 7, comma 2, n. 7, l. 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 24 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui sottopone ad imposta di registro le disposizioni enunciate negli atti dell'autorità giudiziaria.

La legittimità costituzionale della disposizione in base alla quale sono assoggettati ad imposta di registro gli atti enunciati nei provvedimenti dell’autorità giudiziaria non incide, difatti, sulla interpretazione degli artt. 15ss. del d.P.R. n. 601 del 1973 ed in particolare sulla ricostruzione del regime fiscale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. L e spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 17.000,00, oltre ac