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Ordinanza Interlocutoria — n. 5526/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to First President for referral to Grand Chamber due to persistent interpretative conflict on tax penalty rates.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5526/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Court's decision regarding tax penalties for improper credit offset. The tax agency argued the lower court erred by treating the issue as a lack of credit rather than an invalid offset, while the taxpayer contended the administrative penalty should not apply due to the prior archiving of the related criminal offense. The court recognized a persistent interpretative conflict within its own Tribunal Section regarding the specific penalty rate applicable to such cases, necessitating a unified interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997; Art. 15, d.lgs. n. 158/2015: In cases of persistent interpretative conflict within the Tribunal Section regarding the applicable penalty rate for improper tax credit offset, the case is remitted to the First President for referral to the Grand Chamber.

Parole chiave

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tax credit offset administrative penalty rate improper investment deduction interpretative conflict Grand Chamber referral IRES tax assessment criminal offense archiving sgravio fiscale successivo

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997
2, e dell’art. 13 d.lgs.
Art. 15, d.lgs. n. 158/2015
471/1997, introdotto dall'art. 15 del d.lgs.
Art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008
Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 18, d.l.
Art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 3784 del 8/2/2023
Ordinanza n. 35536 del 2/12/2022
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14841/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro SOC. CIPRIANI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Tinelli e dall’Avvocato Maurizio De Lorenzi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 15. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 37/08/2014 , depositata in data 13 gennaio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Avviso Accertamento IRES / credito d’imposta2009 Rilevato che:

1. In data 09/06/2010 l’ufficio notificava alla contribuente l’avviso di accertamento n. TVFCR0600027, avente ad oggetto la maggiore IRES accertata per l’anno d’imposta 2009. La rettifica promanava dall’accertamento che aveva interessato le dichiarazioni dei redditi della detta società relative agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008; l’ufficio riscontrava, per l’anno 2009, l’indebito utilizzo di una somma, a titolo di creditod’imposta, di importo pari a € 56.087,02, per investimenti nelle aree svantaggiate, pur tuttavia in assenza dei presupposti legittimanti l’agevolazione.

2. La società, in data 17/09/2010, proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Bari avverso il detto provvedimento, chiedendone l’annullamento; si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese; la C.t.p., con sentenza 37/17/12, rigettava il ricorso della ricorrente.

3. Contro tale decisione proponeva appello la Società dinanzi la C.t.r. Puglia , in data 08/11/2012, ove si costituiva anche il contribuente con controdeduzioni; tale Commissione, consentenza n. 37/08/2014, depositata in data 13 gennaio 2014, accoglieva il gravame della contribuente, in riforma della sentenza impugnata.

4. Avverso la sentenza della C.t.r. Puglia, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuentesi è costituita con controricorso. La causa è stata trattatanella camera di consiglio del 25 novembre 2022per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 18, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.»l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C. t.r. ha ritenuto – piuttosto che l’insussistenza del credito di imposta – la non spettanza del credito. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli articoli 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 e dell’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di escludere l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 perché il reato penale relativo alle indebite compensazioni era stato archiviato con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presto il Tribunale di Bariin considerazione dell’errore, riconosciuto con dichiarazione scritta, dal commercialista.

2. Va premesso che la problematica sottesa alla vicenda riguarda solo l’importo delle sanzioni conseguenti alla indebita compensazione ossia se la fattispecie rientra o meno nella previsione dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471/1997, introdotto dall'art. 15 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 che stabilisce che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.

3. Va altresì rilevato che, con ordinanze di questa Corte n.ri 3784 dell’8/2/2023 e 35536 del 2/12/2022, questa Sezione, preso atto di un persistente contrasto interpretativo all’interno della Sezione Tributaria e della rilevanza della questione, idonea a riproporsi in numerosi futuri giudizi, ha ordina to la trasmissione degli atti al Primo Presidente della Corte di cassazione affinché valuti l'opportunità di rimettere la causa alle Sezioni unite.

4. Tanto premesso, va disposto il rinvio a nuovo ruolo del giudizio in attesa della decisione delle SS.UU.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU. sulle questioni rimesse con le ordinanze n.ri 3784