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Sentenza — n. 5431/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court dismisses appeal declaring debt collection proceedings extinguished by statutory settlement procedure completion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5431/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the civil proceedings extinguished due to the completion of a statutory debt settlement procedure. The appellant argued that the procedural extinction required specific documentation, but the court found the necessary payment verification had been formally communicated by the tax agency. Consequently, the appeal was rejected as the legal conditions for extinguishing the lawsuit were fully met.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 184-198, legge 31 dicembre 2018 n. 145; Art. 3, co. 6, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119: The extinction of civil proceedings for debt collection is automatically triggered upon the effective completion of a simplified settlement procedure and the production of official documentation verifying the payment within the same judicial instance.

Parole chiave

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debt collection proceedings statutory settlement procedure judicial extinction tax agency communication payment verification

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 184 e 185, della legge 31 dicembre 2018 n. 145
civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia e la successione ad essa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l.
Art. 1, co. 198, della legge 31 dicembre 2018 n. 145
L’art. 1, co. 198, della legge 31 dicembre 2018 n. 145 prevede che «Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
Art. 3, co. 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
art. 85 cod. proc. civ
Tuttavia, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia e la successione ad essa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U. civ., 9 marzo 2021, n. 15911
Cass., Sez. U. civ., 9 marzo 2021, n. 15911).
Cass., Sez. V civ., 3 febbraio 2022, n. 3312
Cass., Sez. V civ., 3 febbraio 2022, n. 3312), che nella specie non è avvenuta.
Cass., Sez. U. civ., 30 novembre 2021, n. 3755
Per quanto possa rilevare, va solo aggiunto che la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, non ha carattere di atto "accettizio" e che non necessita, quindi, dell’accettazione della controparte (così Cass., Sez. U. civ., 30 novembre 2021, n. 3755).

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Testo completo

ccessivamente alla data del 1° luglio 2017, epoca di scioglimento ed estinzione della menzionata società di riscossione, non ha fatto seguito la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale nuovo ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, che è subentrata ex lege, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo ad Equitalia Sud S.p.A., nel segno di una fattispecie estintiva che ha interessato la precedente società che gestiva l’attività di riscossione, riconducibile ad una successione in universum ius, sebbene con la peculiarità di un «trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all’attività della riscossione» (cfr.

Cass., Sez. U. civ., 9 marzo 2021, n. 15911). Tuttavia, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia e la successione ad essa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, non hanno privato il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" sino alla sua sostituzione (cfr.

Cass., Sez. V civ., 3 febbraio 2022, n. 3312), che nella specie non è avvenuta.

6. Come sopra anticipato, l’istante ha dedotto ed ha documentato di aver aderito alla definizione di cui all’art. 1, commi 184 e 185, della legge 31 dicembre 2018 n. 145, tramite dichiarazione presentata il 30 aprile 2019, alla quale ha fatto seguito la comunicazione del 17 dicembre 2019 con cui l’Agenzia delle Entrate ha attestato l’avvenuto «versamento a saldo complessivo, in base alla comunicazione di definizione agevolata n. 068020190380513315 delle cartelle oggetto delle iscrizioni ipotecarie nn. 181/68», che è quella oggetto di contenzioso.

7. L’art. 1, co. 198, della legge 31 dicembre 2018 n. 145 prevede che «Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136». L’art. 3, co. 6, del d.l. 23 ottobre n. 119/2018 stabilisce che «L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati». Alla luce di quanto precede non vi sono ragioni per non dichiarare il giudizio estinto.

8. Per quanto possa rilevare, va solo aggiunto che la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, non ha carattere di atto "accettizio" e che non necessita, quindi, dell’accettazione della controparte (così Cass., Sez. U. civ., 30 novembre 2021, n. 3755). 9.Va dunque dichiarata l’estinzione del procedimento per rinuncia, in ragione del compimento della suindicata procedura di definizione agevolata della controversia.

10. Le spese di giud izio restano a carico della parte che le ha anticip