Cassation court dismisses appeal for tax debt extinguishment via voluntary payment plan under simplified definition law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax litigation extinguished due to the taxpayer's voluntary adherence to a simplified payment plan. The taxpayer, representing a fashion design business, had previously lost an appeal against a partial tax assessment based on third-party audits. The court ruled that the procedural outcome was a dismissal of the remaining appeal because the underlying debt was effectively settled through the agreed-upon payment schedule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193; The court declares the tax litigation extinguished when the taxpayer voluntarily adheres to a simplified payment plan, thereby resolving the disputed matter without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2456/2016R.G. proposto da: HOLLANDS CAROLINE ANNE (C.F . HLLCLN62A60Z114H ), rappresentata e difesa dall’Avv. CARLO AMATO (C.F. MTACRL57R20L407X) e dall’Avv. Prof. GIUSEPPE MARINI (C.F. MRNGPP68T13H510O) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via di Villa Sacchetti, 9 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – definizione agevolata N.2456/16 R.G.
Est. F. D’Aquino –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1053/31/15 depositata in data 16 giugno 2015 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022. RILEVATO CHE La contribuente HOLLANDS CAROLINE ANNE, esercente l’attività di design di moda nel settore maglieria, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007 e redatto con metodologia parziale ex art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con il quale venivano recuperatemaggiori IRPEF, IRAP e IVA; che l’avviso traeva origine da un controllo nei confronti di una società terza (Kappa S.r.l.)e da un successivo invio di un questionario, all’esito delle cui risposte l’Ufficio riteneva l’indeducibilità di costi e l’indetraibilità dell’IVA relativa a fatture di acquisto ritenute oggettivamente inesistenti; che la CTP di Treviso ha accolto il ricorso; che la CTR del Veneto, con sentenza in data 16 giugno 2015, ha accolto l’appello dell’Ufficio; che ha proposto ricorso la contribuente, affidato a tre motivi e che l’Ufficio si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione;
CONSIDERATO CHE La ricorrente ha allegato con memoria di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, definendo i carichi affidati agli agenti della riscossione specificamente afferenti al periodo di imposta 2007 relativi all’avviso di accertamento per cui è causa, come risulta dall’atto di presa in carico del concessionario; che è stata depositata la comunicazione delle somme dovute e le quietanze delle cinque rate indicate nella suddetta comunicazione; N.2456/16 R.G. Est. F. D’Aquino che la ricorrente chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate; che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di adesione alla definizione agevolata (Cass., Sez.
VI, 7 giugno 2018, n. 14782); P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del cont