Cassation appeal dismissed due to procedural extinction via timely withdrawal by the appellant company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished because the appellant, Stante S.r.l., formally withdrew the appeal before the chamber session. Although the lower court had previously upheld the municipality's tax claim regarding waste disposal fees, the appellant voluntarily abandoned the challenge to the second-instance judgment. Consequently, the original decision regarding the TARSU tax liability became final and binding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.: A withdrawal of a cassation appeal filed before the chamber session, signed by a lawyer with specific power of attorney, and not notified to the opposing parties, constitutes a ritual act that extinguishes the proceedings without requiring acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
dall’Avv. Vincenzo Bizzarro, con studio in Capodrise (CE), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: vincenzo.bizzarro@avvocatismcv.it), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO il Comune di Marcianise ( CE ), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO NONCHÈ l’“Equitalia Sud S.p.A.”, con sede in Napoli, in persona del procuratore pro tempore, in qualità di agente per la riscossione della Provincia di Napoli;
TARSU TARI TIA INTIMATA AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 13 luglio 2015 n. 6979/28/2015; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comm a 8, del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, in corso di conversione in legge, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 febbraio 2023 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; FATTI DI CAUSA La“Stante S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di di Napoli il 13 luglio 2015 n. 6979/28/2015 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per la TARSU relativa a ll’anno 2012 , con riferimento ad immobile detenuto a titolo di locazione in Marcianise (CE) (di cui mq. 280 adibiti ad ufficio e mq. 4.900 adibiti a magazzino per lo stoccaggio di merci), ha ac colto l’appello proposto dalComune di Marcianise (CE) nei confronti della medesima e dell’“ Equitalia Sud S.p.A.
” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta il 23 maggio 2014 n. 3659/01/2014 , con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di p rime cure, dichiarando l’inammissibilità del ricorso originario, sul rilievo:
a) che la contribuente non aveva provato il mancato svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
b) che la contribuente non aveva mai presentato alcuna denuncia in ordine alla produzione di rifiuti speciali pericolosi;
c) che i rifiuti speciali non pericolosi erano stati assimilati a quelli urbani con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.Il ricorso è affidato a quattro motivi. Il Comune di Marcianise (CE) e l’“Equitalia Sud S.p.A.” sono rimasti intimati. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.La “Stante S.r.l.” ha depositato memoria. In prossimità dell’adunanza camerale, la “ Stante S.r.l. ” ha depositato rinuncia al ricorso. MOTIVI DI RICORSO 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado l’inammissibilità dell’appelloproposto dall’ente impositore, che era stato sottoscritto da un dirigente sprovvisto del potere di legale rappresentanza, senza l’assistenza tecnica di un difensore, ancorché il valore della controversia fosse superiore ad € 2.582,28.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 62 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, 2 del D.L.vo 26 gennaio 2008 (n. 4), 21, comma 7, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, come modificato dall’art. 23, comma 1, lett. e, della Legge 31 luglio 2002 n. 179, 195 e 238 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuente produceva rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani in base alla deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 23 luglio 1998 n. 85 (senza la previsione di un limite quantitativo), per cui essa non poteva beneficiare dell’esenzione/esclusione da TARSU in carenza di preventiva dichiarazione sulla produzione esclusiva di rifiuti pericolosi.
3. Con il terzo motivo, si denuncia vi olazione e falsa applicazione del principio comunitario “ chi inquina paga ” (Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 5 aprile 2006 n. 2006/12/CE e del 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato documentato dalla contribuente il recupero dei rifiuti speciali mediante azienda specializzata in tale settore.
4. Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che nessuna prova era stata fornita dalla contribuente sul mancato svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali, là dove la prova dello svolgimento del prelievo e dell’avvio a recupero dei rifiuti speciali doveva essere fornita dall’ente impositore mediante la produzione di convenzione all’uopo stipulata tra le parti (ma non mediante la produzione di una dichiarazione resa da un suo dirigente).
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di specifica p rocura e non è stata notificata alle controparti intimate ( art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, si deve dichiarare l’estinzione del procedimento per rinunciaal ricorso.2.La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio(tra le altre:
Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131). 3.Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell'art. 391, comma 2 , cod. proc. civ., secondo il quale « il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deve essere coordinato con l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (nonché con l’art. 15, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546), essendo, comunque, consentita la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali.
Nella specie, quindi, considerando che le controparti sono rimaste intimate, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali. 4.Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma17 , della Legge24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo(Cass., Sez. 6^- 5, 30 settembre 2015, n. 19560;
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9200; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 19559).
P.Q.M.
La Cortedichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 2 febbraio 2023. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo Maria Stalla