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Ordinanza Interlocutoria — n. 5421/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders joint hearing of two TARI appeals between same parties regarding special waste disposal issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5421/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by ordering the case to be transferred to a new docket for a joint public hearing. The appellant, Icimendue S.r.l., challenged a second-instance judgment that upheld a TARI fine based on the municipality's classification of special waste as urban waste. The court found no merit in the specific cassation grounds but noted a procedural necessity to combine this case with another pending appeal between the same parties concerning the same tax year.

Regesto Legislator

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Art. 274 cod. proc. civ.; The Court of Cassation may order the joint hearing of multiple proceedings involving the same parties and subject matter to ensure procedural efficiency and uniformity of judgment.

Parole chiave

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TARI tax appeal special waste disposal joint hearing order procedural economy Cassation interlocutory rifiuto speciale discarica per sostanze residue rifiuti urbani

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
9174/21/2019; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del D.L.
Art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
176, in virtù della proroga disposta dall’art. 16, comma 3, del D.L.
Art. 274 cod. proc. civ.
Difatti, ne è evidente la connessione soggettiva ed oggettiva (art. 274 cod.
artt. 329 cod. proc. civ
CONSIDERATOCHE: 1.Con il primo motivo, si denunciano, al contempo : violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329 cod. proc. civ., 49 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
artt. 2697 cod. civ
3.Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 59 e 62 del D.L.vo 15 novembre 1993 n.
artt. 345 cod. proc. civ
Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 cod. proc. civ., 49 e 57 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
art. 274 cod. proc. civ
Difatti, ne è evidente la connessione soggettiva ed oggettiva (art. 274 cod.
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Testo completo

DINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23534/2020R.G., proposto DA la “Icimendue S.r.l. ”, con sede in Caserta , in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Lucio Modesto Maria Rossi e dall’Avv. Francesco D’Alonzo, entrambi con studio in Caserta, ove elettivamente domiciliata, e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO il Comune di Marcianise ( CE ), in persona del Commissario Prefettizio pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv.

Sebastiano de Feudis, con studio in Trani , elettivamente domiciliatopresso l’Avv. Maurizia Venezia, con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE AVVERSO TARSUTARI TIA la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il6 dicembre 2019 n. 9174/21/2019; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 febbraio 2023 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: La “ Icimendue S.r.l. ” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campaniail 6 dicembre 2019 n. 9174/21/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per la TARI relativa a ll’anno 2017 , con riferimento ad uno stabilimentoper la produzione di imballaggi flessibili in Marcianise (CE), ha accolto l’appello proposto da l Comune di Marcianise (CE) nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta il 9 ottobre 2018 n. 4220/02/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul rilievo:

a) che la contribuente non aveva mai presentato alcuna denuncia con riguardo all’esistenza ed alla delimitazione delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, che erano smaltiti a proprie cure e spese con l’ausilio di una ditta specializzata;

b) che il regolamento comunale IUC aveva disposto l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in base a criteri sia qualitativi che quantitativi, individuando le categorie di attività produttive di rifiuti speciali assimilati (ivi compresa quella svolta dalla contribuente) . Il ricorso è affidato acinque motiv i. Il Comune di Marcianise ( CE ) si è costituito con controricorso.Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. Il controricorrente ha depositato memoria.In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha presentato istanza per la trattazione congiunta con altro procedimentoper ragioni di connessione.

CONSIDERATOCHE: 1.Con il primo motivo, si denunciano, al contempo : violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329 cod. proc. civ., 49 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado la formazione del giudicato interno per mancata impugnazione di autonome rationes decidendidella sentenza impugnata (in special modo, con riguardo: allo smaltimento dei rifiuti speciali mediante l’ausilio di una ditta specializzata; all’inesistenza del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali; alla soggezione a TARI dell’intera superficie dello stabilimento industriale e non soltanto della superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali); in subordine, nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112e 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso ed accolto l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente o apparente ovvero per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sulle eccezioni proposte dall’appellata(in special modo, con riguardo alla mancata istituzione o alla mancata attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti speciali).

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 112, 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,per essere stato deciso ed accolto l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente o apparente ovvero per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sulle eccezioni proposte dall’appellata con riguardo alla totale assenza del servizio di raccolta dei rifiuti speciali ed alla non assimilabilità dei rifiuti speciali. 3.Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 59 e 62 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’onere della prova sulla mancata attivazione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali gravasse a carico della contribuente; in subordine, nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso ed accolto l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente o apparente ovvero per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sulle eccezioni proposte dall’appellata con riguardo alla totale assenza del servizio di raccolta dei rifiuti speciali ed alla non assimilabilità dei rifiuti speciali.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 cod. proc. civ., 49 e 57 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato deciso ed accolto l’appello dal giudice di secondo grado sulla scorta di eccezioni e questioni nuove prospettate per la prima volta dall’ente impositore (in special modo, con riguardo alla carenza di prova della produzione di rifiuti speciali in alcune superfici, all’autosmaltimento degli imballaggi secondari o terziari, alla omessa dichiarazione in ordine all’individuazione ed alla delimitazione delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali.

5. Con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente o apparente ovvero per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi in ordine agli effetti di una pronunzia resa tra le parti sulla TARI relativa all’anno 2015, che aveva accertato l’inesistenza del servizio di raccolta dei rifiuti speciali da parte dell’ente impositore.

RITENUTO CHE: Preliminarmente, il collegio rileva l’opportunità di disporre la trattazione congiunta in pubblica udienza del presen te procedimento con il procedimento iscritto al n. 32148/2020 R.G.. Difatti, ne è evidente la connessione soggettiva ed oggettiva (art. 274 cod. proc. civ.), giacché entrambi vertono tra le medesime parti, cioè l“Icimendue S.r.l.” ed il Comune di Marcianise(CE), ed hanno il medesimo oggetto , cioè la TARI relativa all’anno 2017.Pertanto, in accoglimento dell’istanza proposta dalla ricorrente, si deve rinviare la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta in pubblica udienza del presente procedimento con il procedimento iscritto al n. 32148/2020 R.G.. e manda alla Cancelleria per i cons