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Ordinanza — n. 5414/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation allows tax agency's appeal; court annuls lower court decision due to pending prejudicial judgment on tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5414/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that annulled a penalty notice. The lower court had dismissed the penalty based on a separate, still-pending tax assessment case regarding the company's 2005 income. The court ruled that because the prejudicial assessment case was not yet final, the lower court's decision on the penalties lacked proper foundation and must be annulled. Consequently, the case was remanded to the second-instance tax court for a new proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 336, comma 2, c.p.c.; Art. 295 c.p.c.: When a dependent judgment relies on a prejudicial judgment that has not yet become res judicata, the dependent judgment is invalid and must be annulled, requiring a new trial to ensure legal harmony between the conflicting decisions.

Parole chiave

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tax penalty annulment prejudicial judgment dependency res judicata requirement tax assessment pending remand for new trial legal harmony principle Cassazione rinvio appropriazione indebita di imposte alla fonte

Disposizioni normative citate

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Art. 336, comma 2, c.p.c.
337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c..
Art. 295 c.p.c.
Art. 297 c.p.c.
(e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art.
Art. 337, secondo comma, c.p.c.
297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art.
Art. 363, terzo comma, c.p.c.
(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.)”, Cass.
art. 2909 cod. civ
civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 2909 cod.
art. 295 c.p
art. 297 c.p
(e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 29.7.2021, n. 21763
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro BRENTA Srl (incorporata nel Gruppo Bonifaci Srl), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata con atto notarile, dall’Avv.to Maria Assunta Coluccia, che ha indicato recapito PEC, nominata dall’incorporante in sostituzione dell’originario procuratore, avendo la società eletto domicilio presso lo studio del difensore, alla via Claudio Monteverdi n. 16 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4591, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma in data1.7.2014, e pubblicata in data 9.7.2014; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

Oggetto: Atto di irrogazione di sanzioni - Annullamento dell’avviso di accertamento pregiudicante - Cassazione con rinvio della decisione sull’atto impositivo -Conseguenze. la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla Brenta Srl l’atto di contestazione di sanzioni n. TK3CO0303040/2010 in relazione ad accertato maggior reddito Ires percepito dalla società nell’anno 2005. La maggior imposta dipendeva pertanto da separato avviso di accertamento, con il quale l’Amministrazione finanziaria riteneva di procedere al recupero di pretesi costi, ritenuti indeducibili, conseguendone che la società, anziché registrare rilevanti perdite, aveva percepito un reddito milionario.

Nella tesi dell’Agenzia delle Entrate la società Brenta, consolidata, aveva erroneamente qualificato un’operazione infragruppo come un onere deducibile (perdita su crediti), mentre ricorreva invece la rinuncia ad un credito vantato nei confronti della società Proim Srl, interamente posseduta, che avrebbe dovuto essere contabilizzata “quale costo incrementativo del valore delle quote della società Proim possedute (100%)” (sent. CTR, p. 1). La società replicava che la propria dichiarazione dei redditi era corretta, perché tra le società era intercorso un accordo transattivo, attestato da scrittura privata.

2. La società Brenta proponeva ricorso avverso l’atto di contestazione delle sanzioni, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, proponendo censure basate essenzialmente sulla contestazione del fondamento dell’avviso di accertamento presupposto all’irrogazione delle sanzioni, separatamente impugnato. La CTP, osservato che era stato accolto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento di un maggior reddito Ires, annullava anche il conseguenziale atto di contestazione sottoposto al suo esame, ed oggetto del presente giudizio.

3. Spiegava appello, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dai primi giudici, l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, la CTR confermava la decisione adottata dalla CTP.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia emessa dal giudice dell’appello, l’Ente impositore, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso la società, che ha successivamente depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore, con variazione del domicilio eletto. 4.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale Paola Filippi, ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, ed ha domandato di accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, per avere il giudice dell’appello erroneamente attribuito a pronuncia non definitiva gli effetti che, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., sono propri solo della decisione passata in giudicato.

Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 2909 cod. civ., in cui è incorso il giudice dell’appello, per aver annullato l’atto di contestazione per cui è causa in base all’unico presupposto dell’annullamento dell’avviso di accertamento su cui esso si fonda, sebbene la decisione sull’atto impositivo non fosse divenuta definitiva. L’Agenzia delle Entrate censura la decisione adottata dalla CTR per aver annullato l’atto che disponeva l’irrogazione delle sanzioni, sul solo presupposto dell’intervenuto annullamento dell’avviso di accertamento pregiudicante, sebbene la decisione sullo stesso non fosse divenuta definitiva, circostanza pacifica tra le parti.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore critica, in via subordinata, la nullità della sentenza adottata dalla CTR per non aver disposto la sospensione del giudizio, in attesa che la pronuncia sull’avviso di accertamento pregiudicante divenisse definitiva. L’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza adottata dal giudice dell’appello per non aver disposto la sospensione del presente giudizio avente ad oggetto le sole sanzioni, in attesa della definizione con pronuncia passata in giudicato del processo pregiudicante, relativo all’avviso di accertamento notificato alla società contestandosi il conseguimento di un maggior reddito non dichiarato. I motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva.

3. Invero, può essere ricordato come questa Corte regolatrice abbia statuito che “in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.)”, Cass.

S.U. 29.7.2021, n. 21763, non mancando le Sezioni Unite di chiarire che “per effetto dell'applicabilità del citato art. 336, comma 2, c.p.c. (nel quale, non a caso, si pone riferimento, oltre che agli atti, "ai provvedimenti" dipendenti) … la sentenza (già eventualmente) passata in giudicato sulla causa pregiudicata sarà colpita di riflesso in forza dell'effetto espansivo esterno conseguente alla riforma o alla cassazione della sentenza che definisce la causa pregiudiziale, ristabilendosi - ancorché ex post -l'armonia tra i giudicati”. 3.1.

Nel caso di specie, però, occorre osservare che il giudizio attinente l’avviso di accertamento relativo al maggior reddito perseguito dalla Brenta Srl nell’anno 2005, recante n. TK3081001470/2010, che nella decisione adottata dalla CTR avrebbe assicurato fondamento alla decisione della causa dipendente, oggetto del presente giudizio e relativa all’irrogazione delle sanzioni, è stata trattata contestualmente da questa Corte regolatrice, che ha disposto la cassazione con rinvio della decisione di annullamento assunta dalla CTR. Ne consegue che la decisione della CTR in materia di annullamento dell’atto di contestazione, motivata sull’annullamento dell’avviso di accertamento pregiudicante, è rimasta priva di fondamento.

4. Occorre pertanto disporre, in accoglimento del ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, la cassazione della decisione sull’atto di contestazione delle sanzioni impugnata in questo giudizio, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché proceda a nuovo giudizio. Il giudice del rinvio provvederà anche aregolare le spese di lite del giudizio di legittimità. La Corte,

P.Q.M.

accoglie il ricorso dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diver