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Ordinanza — n. 5413/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by defendant's settlement declaration under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5413/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished because the appellant voluntarily withdrew the appeal after settling the dispute with the municipality. Although the appellant initially filed a cassation request against a regional commission ruling in their favor, they later submitted a formal declaration of renunciation signed by their lawyer. The court accepted this withdrawal as valid under the Civil Procedure Code, thereby terminating the case and offsetting all litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.: When a party declares renunciation of the appeal after a settlement, the judgment becomes final and the proceedings extinguish, preventing further cassation review.

Parole chiave

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settlement declaration extinction of proceedings voluntary renunciation finality of judgment litigation costs offset imposte comunali arretrati d'imposta tassazioni fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
con nota depositata in data 15 ottobre 2020 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., rappresentando di aver definito transattivamente la controversia con il Comune;
Art. 391 cod. proc. civ.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ric
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 390 cod. proc. civ
con nota depositata in data 15 ottobre 2020 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., rappresentando di aver definito transattivamente la controversia con il Comune;
art. 391 cod. proc. civ
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ric

Giurisprudenza citata

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Cass. 9 luglio 2020, n. 14641
Cass. 8 maggio 2018, n. 25485
9 luglio 2020, n, 14641; Cass. 8 maggio 2018, n. 25485/2018 e Cass.
Cass. 27 luglio 2015, n. 23151
25485/2018 e Cass. 27 luglio 2015, n. 23151).
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Testo completo

berato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6476/2020 del ruolo generale, proposto DA E DILGAMMA S.R.L.(codice fiscale 03449300155), con sede in Monza, alla Via Spreafico n. 3, in persona dell’amministratore, Camilla Monetti, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Franco Domini (codice fiscale DMN FNC 52H25 H485 U), elettivamente domiciliata in Roma, al Corso Trieste n. 90, presso lo studio dell’avv. Fabiola Furlano Guadagno. - RICORRENTE – CONTRO il C OMUNE DI B USTO A RSTIZIO (codice fiscale 00224000125), con sede alla Fratelli d’Italia n. 12, in persona del Sindaco pro tempore, Emanuele Antonelli, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.

Maria Antonietta Carra (codice fiscale CRR NMT 59L49 B300 L) e dall’avv. Andrea Manzi (codice fiscale MNZ NDR 64T26 I804 V), presso lo IMU studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Federico Confalonieri n. 5. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 4584/20/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 18 novembre 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 2 dicembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020;

RILEVATO CHE :

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dal Comune di Busto Arstizio avverso la sentenza n. 296/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Varese, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro otto avvisi di accertamento (nn. 00062903 Tasi 2016, 62761-145 IMU 2014, 62761-173 IMU 2015, 62761-18 IMU 2016, 62761- 262 IMU 2012, 62761-66 IMU 2015, 62903 Tasi 2014, 62903-94 Tasi 2015), con cui il Comune di Busto Arstizio aveva recuperato a tassazione le predette imposte per il complessivo importo di 411.205,00 €;

2. avverso tale sentenza Edilgamma S.R.L. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 17 febbraio 2020, formulando due motivi di impugnazione; 3.il Comune di Busto Arstizio resisteva con controricorso notificato in data 27 marzo 2020, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO CHE :

4. con nota depositata in data 15 ottobre 2020 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., rappresentando di aver definito transattivamente la controversia con il Comune;

5. detta rinuncia risulta sottoscritta difensore della ricorrente munito di apposita procura speciale rilasciata in cale alla dichiarazione, nonchè “vistata”, a mente dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. dall’avv. Antonietta Maria Carra, codifensore (con poteri disgiunti) del Comune, munito dei relativi poteri in ragione della procura speciale apposta in calce al controricorso;

6. la predetta rinunzia corrisponde, pertanto, alle prescrizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ.;

7. la suindicata richiesta di estinzione del giudizio consente, anche ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., di compensare integralmente le spese di giudizio; 8.Non ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. 9 luglio 2020, n, 14641; Cass. 8 maggio 2018, n. 25485/2018 e Cass. 27 luglio 2015, n. 23151). P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ric