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Ordinanza — n. 5412/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver of interest via simplified tax burden definition adherence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5412/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant had formally renounced the lawsuit to adopt a simplified tax burden definition. Although the renunciation was not formally notified to the tax agency, the Court found it demonstrated a definitive lack of interest in the outcome. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the alleged procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.; Art. 6 d.l. n. 192/2016: A formal renunciation by the applicant to adopt a simplified tax burden definition, even if not formally notified, constitutes a definitive lack of interest and renders the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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simplified tax burden definition waiver of interest inadmissible cassation appeal lack of interest tax burden definition computo del reddito reddito ipotetico del coniuge deduzioni fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.
Invero, l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, cod.
Art. 6 del d.l. n. 192 del 2016
Va premesso che, in data 10 luglio 2018, il ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso in oggetto per aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 192 del 2016.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/06/2018, n. 14782
(notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), sebbene non idoneo adeterminare l'estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso (Cass. 07/06/2018, n. 14782;
Cass. Sez. U. 18/02/2010, n. 3876
Cass. Sez. U. 18/02/2010, n. 3876).
Cass. 12/11/2015, n. 23175
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3668/2016 R.G. proposto da: MECO BESNIK, rappresentato e difeso dall’avvocato Al Najjari Najdat ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1206/22/2015, depositata indata 9 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. In data 22 giugno 2010 il contribuente riceveva notifica di due distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF, n. 848010600795 e n. 848050600793, rispettivamente per gli anni d’imposta 2006 e Avv. Acc. IRPEF ALTRO 2005– 2005. L’ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 41.407,00 per l’anno 2005 e di € 42.706,00 per l’anno 2006; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente, un immobile e tre autovetture in comproprietà nonché un nucleo familiare a carico composto da moglie, tre figli e un altro soggetto parentale.

2. Avverso detti avvisi di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Venezia; si costituiva in giudizio anche l’ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 68/05/2014, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, rettificando l’atto impugnato relativamente al maggior reddito accertato sinteticamente nelle due annualità e compensando le spese di lite.

4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Veneto; si costituiva anche l’ufficio, eccependo preliminarmente la rinuncia dell’appellante a parte delle eccezioni proposte in primo grado e chiedendo il rigetto dell’appello, la conferma della decisione di prime cure e la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite.

5. Con sentenza n. 1206/22/2015, depositata in data 09 luglio 2015, la C.t.r. adita respingeva il gravame del contribuente, confermava l’operato del giudice di prime cure e condannava l’appellante alla rifusione delle speseprocessuali.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 06 febbraio 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. con riferimento all’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e ss.mm. ed int. in combinato disposto con la previsione dei DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 e ss.mm. ed int. e violazione dell’onere della prova» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di esplicitare in motivazione le ragioni per cui il redditometro sia il mezzo di accertamento adeguato nel caso di specie nonché il metodo ed i criteri utilizzati per indirizzare la propria indagine ed il proprio accertamento verso alcuni determinati soggetti piuttosto che altri.

2. Va premesso che, in data 10 luglio 2018, il ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso in oggetto per aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 192 del 2016.

3. Orbene, sebbene tale rinuncia non risulti formalmente comunicata all’Agenzia delle Entrate – con la conseguenza che non può essere dichiarata l’estinzione del processo - essa, peraltro, provenendo dal ricorrente, rileva il sopravvenuto difetto di interesse delricorrente medesimo ove si consideri che la controparte non ha spiegato motivo di ricorso incidentale. Invero, l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, cod. poc. civ. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), sebbene non idoneo adeterminare l'estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso (Cass. 07/06/2018, n. 14782;

Cass. Sez. U. 18/02/2010, n. 3876). Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia motivata dall'adesione a definizione agevolata e nonsussistono i presupposti per imporre alla parte ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass.12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichiara