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Ordinanza — n. 5371/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment due to settlement agreement and procedural extinction of the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5371/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Profilsider S.R.L. against a tax assessment totaling over €3.3 million. Although the company argued the lower court ignored contrary evidence and acquitted criminal defendants, the case was extinguished because the taxpayer submitted a simplified settlement agreement and made the first payment. The court ruled that the procedural conditions for extinction under the relevant decree were met, rendering the cassation appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 119/2018; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The court declares the extinction of the proceeding when the taxpayer submits a simplified settlement agreement and performs the required payment, thereby precluding further appellate remedies.

Parole chiave

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tax assessment appeal simplified settlement agreement procedural extinction cassation inadmissibility tax dispute resolution rettifica delle detrazioni computo dei contributi ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 119/2018
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Peraltro la contribuente, nonostante la nota dell’Avvocatura Generale, depositava, come detto, memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod.
Art. 360 c.p.c.
Tutti e tre i motivi di ricorso sono volti a dedurre l’illegittimità della sentenza impugnata – pur sotto differenti paradigmi: difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10073/2015 R.G. proposto da: PROFILSIDER S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO D'ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato PAPARELLA FRANCO (PPRFNC65T10B519V), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato PARLATO ANDREA (PRLNDR32S21G273F) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO -intimata- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 2930/2014depositata il 07/10/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. RILEVATO CHE 1. PROFILSIDER S.R.L., esercente l’attività di commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, era attinta da avviso di accertamento n. TY303A100336/2010, notificato il 20 settembre 2010, con cui l’Agenzia delle entrate richiedeva maggiori imposte dirette ed indirette, con interessi e sanzioni, per un ammontare complessivo di euro 3.317.415,50. In particolare, per quanto di rilievo nella presente sede, l’Ufficio, sulla base degli esiti della verifica, contestava svariate anomalie nelle scritture contabili, tra cui l'esistenza di saldi negativi dei conti di mastro “cassa contanti” e “cassa assegni”, sia nel 2007 che nel 2008.

I saldi negativi, perduranti per tutto l'esercizio, solo a fine anno, con registrazioni al 31 dicembre, venivano riappianati attraverso l'accredito del conto di mastro “soci c/finanziamenti infruttiferi”. Pertanto, ad avviso dell'Ufficio, i rilevati scoperti di cassa rendevano evidenza dell'immissione di risorse derivanti da componenti positive di reddito non fatturate.

2. La contribuente impugnava l’avviso. Con sentenza n. 133 depositata il 16 aprile 2012, la CTP di Palermo rigettava il ricorso.

3. La contribuente proponeva appello. La CTR, con la sentenza in epigrafe, respingeva il gravame.

4. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. Resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso. La società ulteriormente illustrava le ragioni poste a fondamento del ricorso, insistendo per il suo accoglimento, con memoria in data 17 ottobre 2022. CONSIDERATO CHE 1. Tutti e tre i motivi di ricorso sono volti a dedurre l’illegittimità della sentenza impugnata – pur sotto differenti paradigmi: difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. (quanto al primo motivo); nullità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 e 2729 cod. civ. (quanto al secondo motivo); erronea applicazione di disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 109 tuir e 2729 cod. civ. (quanto al terzo motivo) – in ragione dell’avere la CTR prestato acritica adesione alle tesi della parte pubblica, senza tenere in alcuna considerazione i numerosi elementi di prova addotti in contrario dalla contribuente, con particolare riguardo, da una parte, ad una perizia contabile e, dall’altra, ad una consulenza tecnica ed alla sentenza del Tribunale di Palermo in data 27 settembre 2013 nell’ambito del proc. pen. n. 19114/09 R.G.N.R., conclusosi, in merito alle medesime vicende oggetto dell’odierno giudizio, con l’assoluzione degli imputati dai reati loro ascritti.

2. Fermo quanto precede, deve darsi atto che l’Avvocatura Generale dello Stato, con nota in data 26 febbraio 2021, formulava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, rappresentando che “la Direzione Provinciale di Palermo ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione [stessa]”, e compendiando “comunicazione della regolarità della definizione della lite”, trasmessa all’Agenzia delle entrate dalla Direzione Provinciale di Palermo-Ufficio legale-Area Contenzioso.

Peraltro la contribuente, nonostante la nota dell’Avvocatura Generale, depositava, come detto, memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. Ma successivamente a questa, con atto telematico in data 7 novembre 2022, trasmesso ed accettato dal sistema informatico in pari data, depositava “istanza di definizione agevolata della controversia presentata dalla ricorrente in via telematica all’Agenzia delle Entrate in data 5 maggio 2019, con copia di avvenuta ricezione della stessa protocollata dallo stesso Ufficio, e copie del versamento della prima rata effettuata in data 29 maggio 2019, ma pervenuta alla scrivente difesa solo in data odierna”.

In conclusione, sussistono le condizioni per poter dichiarare l’estinzione del processo ai sensi del citato art.6 del d.l. n. 119 del 2018; le s