Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5333/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to absolute nullity of lower court judgments for lack of necessary joinder of parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5333/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the lower court judgments null and void due to the absolute lack of necessary joinder of parties in the tax proceedings. The Agency of Revenue argued that the Regional Commission correctly rejected the claim against the hidden shareholder, Emanuele Sassi, without requiring the participation of the bankrupt company or other partners. The court ruled that tax assessments against a company's partners must include all necessary co-litigants to ensure procedural unity, and since the first and second instance courts failed to integrate the missing parties, the judgments are voidable ex officio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 14 d.lgs. n. 546/1992; Art. 383 c.p.c.: In tax proceedings regarding corporate income, the unitary nature of the assessment requires necessary joinder of the company and all partners; absence of such joinder renders the judgment absolutely null and subject to ex officio annulment.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary joinder of parties tax unitary assessment absolute nullity of judgment ex officio annulment hidden shareholder liability assoggettamento all'imposta inchiesta per sottrazione d'imposta inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 383 c.p.c.
b), in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, cod.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamentando, in sostanza, l'erroneità della decisione della CTR che aveva ritenuto non riscontrate le dichiarazioni del legale rappresentante della Sa Pantex, Paolo Samele.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. un., n. 14815 del 2008
Secondo orientamento consolidato, a partire dall'arresto di Cass., sez. un., n. 14815 del 2008, «in materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al d.P.R.
Cass., sez. 5, n. 40175 del 2021
Cass., sez. 5, n. 6873 del 2020
Cass., n. 15748 del 2016
Cass., n. 13073 del 2013
Cass., n. 23096 del 2012
Cass., sez. un., n. 3678 del 2009
(Cass., sez. un., n. 3678 del 2009; Cass.
Cass., n. 12547 del 2015
Cass., n. 7212 del 2015
Cass., n. 18127 del 2013
Cass., n. 5063 del 2010
Cass., n. 138825 del 2007
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14555/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro SASSI EMANUELE, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Ciani con elezione di domicilio in Roma via Paisiello n. 15 presso lo studio dell'avv. Giovanni Bellomo; - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2681/05/15 depositata il 14.12.2015; fl Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.02.2023 dal Consigliere Giovanni La Rocca.

RILEVATO CHE: Emanuele Sassi ha impugnato gli avvisi di accertamento spiccati nei suoi confronti per IRES, IVA e IRAP del 2010 e 2011 dovute dalla società Sa Pantex sas, dichiarata fallita dal Tribunale di Trani, sul presupposto che il Sassi fosse socio occulto della predetta società. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bari ha accolto il ricorso annullando l'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Puglia, con la sentenza sopra indicata, ha rigettato, ritenendo l'insussistenza della prova dell'ingerenza nella gestione della società da parte del Sassi, perché a suo carico vi erano soltanto le dichiarazioni rese dal legale rappresentante e socio accomandatario della società, Paolo Samele, prive di elementi di riscontro.

Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate fondato su un motivo. Ha resistito con controricorso il Sassi che ha anche depositato memoria. CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamentando, in sostanza, l'erroneità della decisione della CTR che aveva ritenuto non riscontrate le dichiarazioni del legale rappresentante della Sa Pantex, Paolo Samele.

2. La causa non può accedere all'esame del motivo dedotto con il ricorso, dovendo la Corte rilevare ex officio, in via preliminare, la nullità insanabile dei giudizi di merito in quanto affetti dal vizio di violazione del contraddittorio.3. Secondo orientamento consolidato, a partire dall'arresto di Cass., sez. un., n. 14815 del 2008, «in materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportano che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci — salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali — sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario» (nello stesso senso, ex plurimis, Cass., sez. 5, n. 40175 del 2021; n. 6873 del 2020).

Anche in caso di impugnazione di avviso di accertamento tributario inerente a crediti IRES, IVA e IRAP di società, i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento di quest'ultima, sussiste nel relativo giudizio litisconsorzio necessario con il curatore ed il socio accomandatario in ragione dell'unitarietà di detto accertamento che è alla base dell'imputazione dei redditi a ciascun socio (Cass. n. 15748 del 2016).

4. Nel caso di specie, il giudizio di merito della impugnazione degli avvisi di accertamento in questione, relativi anche ad imposte sui redditi della società per il 2010 e 2011, rivolti al Sassi sul presupposto della sua qualità di socio occulto, sono stati celebrati senza la partecipazione nè della società nè degli altri soci, cosicché si impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile — anche d'ufficio — in ogni stato e grado del procedimento(Cass. n. 13073 del 2013 e n. 23096 del 2012).

5. Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l'integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del D.Igs. n. 546 del 1992, art. 29), né dal collegio d'appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. un., n. 3678 del 2009; Cass. n. 12547 e n. 7212 del 2015, n. 18127 del 2013, n. 5063 del 2010, n. 138825 del 2007).

6. In conclusione, constatato il difetto d'integrità del contraddittorio, va dichiarata la nullità delle sentenze di merito con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, provvedendo il giudice del rinvio a disporre l'integrazione del contraddittorió, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992.

7. Il rilievo officioso giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q. M.,frn bors‘ fit b-1 ZA)0 La Corte [dichiara la nullità delle sentenze di merito e dispone la - rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, perché provveda, previa integrazione del contraddittorio, a nuovo giudizio; compe