Tax court dismisses appeal and declares tax proceedings extinguished due to failure to request simplified settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceedings extinguished because the taxpayer failed to submit a request for simplified settlement by the statutory deadline. Although the taxpayer had previously requested suspension of the proceedings, the administrative authority did not object, allowing the simplified procedure to take effect. Consequently, the appeal was dismissed, and the costs of the proceedings were borne by the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 6 d.l. n. 119/2018; Art. 6 comma 13 d.l. n. 119/2018: When a taxpayer requests suspension of proceedings and the administration does not object, the simplified settlement procedure is deemed perfected; if the request for simplified settlement is not filed by the deadline, the proceedings are extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15045/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro ACQUEDOTTO PUGLIESE spa, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Giuseppe Tinelli con elezione di domicilio presso lo studio in Roma via di Villa Severini n. 54; - controricorrente ricorrente incidentale condizionato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2552/10/14 depositata 1'11.12.2014;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.02.2023 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: Acquedotto Pugliese spa ha impugnato l'avviso di accertamento B0302000038/12 spiccato nei suoi confronti e relativo a sanzioni per euro 549.858,75 relativa ad IVA 2002 definita con condono ex lege n. 289/2002. La CTP di Bari con la sentenza n. 161/10/2013 ha accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello e la contribuente ha proposto appello incidentale. La CTR della Puglia con la sentenza n. 2552/10/14 ha rigettato entrambi gli appelli.
Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate fondato su un motivo. Ha resistito con controricorso l'Acquedotto Pugliese spa che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato fondato su nove motivi. Nelle more, in data 4.6.2019 la contribuente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018 dichiarando di aver presentato, in data 30.5.2019, domanda di definizione agevolata della controversia tributaria.
2. In data 23.1.2020 la società ha depositato istanza di estinzione del giudizio non essendo intervenuto alcun atto di diniego da parte dell'Amministrazione. CONSIDERATO CHE: Deve accogliersi l'istanza della contribuente, la quale ha dimostrato i presupposti per il perfezionamento della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del d.l. n. 119 del 2018. Trattandosi di sanzioni collegate a tributi comunque definiti, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, "per la definizione non è dovuto alcun importo" come stabilito dall'art. 6 comma 3 cit.In ogni caso, non essendo stata presentata entro il 31.12020 istanza di trattazione, il processo deve essere dichiarato estinto anche ai sensi dell'art. 6 cit. comma 13. Ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. p.q.m. dichiara l'estinzione d