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Sentenza — n. 5328/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against tax collection notices because the taxpayer settled the debt via simplified procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5328/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court merged two appeals filed by the Tax Agency against a regional commission's rejection of a taxpayer's challenge to a payment notice. The taxpayer had previously filed a request for the simplified settlement of pending tax disputes and paid the full amount owed. Consequently, the court declared the litigation extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 22.10.2016 n. 193; Art. 360 c.p.c.: When a taxpayer requests the simplified settlement of pending tax disputes and pays the full amount, the subject matter of the dispute ceases to exist, extinguishing the litigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement procedure tax dispute resolution extinguishment of litigation cessation of subject matter payment of tax debt tax collection notice simplified tax procedure detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 of D.L. 22.10.2016, n. 193
in liquidazione ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L.
Art. 360, para. 1, n. 3 of the Code of Civil Procedure
173, comma 13 del TUIR, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 46, para. 3 of D.Lgs. 31.12.1992, n. 546
Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria d'estinzione dei giudizi riuniti e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs.
art. 378 cod. proc. civ
chiedeva con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
art. 156 cod. proc. civ
Con il secondo motivo, aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cod. proc. civ., in relazione all'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29960/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate - Riscossione (già Equitalia Sud s.p.a.), rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Baccari, presso il cui studio in Roma, via Monte Santo n. 52, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Fored Bio s.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato prof. Roberto Bocchini, elettivamente domiciliata in Roma, via L. Spallanzani n. 22, presso lo studio dell'avvocato prof. Massimo Proto, come da procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4766/34/2015, depositata in data 20.05.2015.

Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all'udienza pubblica del 26.10.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, con le quali è stato chiesto l'accoglimento del secondo motivo e il rigetto del resto; e sul ricorso iscritto al n. 500/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Fored Bio s.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato prof. Roberto Bocchini, elettivamente domiciliata in Roma, via L.

Spallanzani n. 22, presso lo studio dell'avvocato prof. Massimo Proto, come da procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4766/34/2015, depositata in data 20.05.2015. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all'udienza pubblica del 26.10.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Tommaso Basile, con le quali è stato chiesto l'accoglimento del terzo motivo, assorbiti gli altri; FATTI DI CAUSALa Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso proposto dalla Fored Bio s.p.a., avverso la cartella di pagamento n. 07120120100885112, emessa da Equitalia, annullandola. La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava gli appelli proposti, rispettivamente, dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia Sud s.p.a. Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione con due motivi. La Fored Bio resiste all'impugnazione con controricorso.

Il ricorso è stato iscritto a ruolo al n. 29960/2015 R.G. Anche l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi. La Fored Bio resiste all'impugnazione con controricorso. Il ricorso è stato iscritto a ruolo al n. 500/2016 R.G. Con note del 15.10.2022 e del 20.10.2022 l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione hanno dichiarato che nelle more del giudizio di cassazione la Fored Bio s.p.a. in liquidazione ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016, in relazione della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, e ha provveduto al pagamento del debito residuo estinguendo il credito azionato dall'Agente della riscossione.

Anche la Fored Bio s.p.a. chiedeva con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. del 18.10.2022 dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 500/2016 R.G. al ricorso iscritto al n. 29960/2015 R.G., di iscrizione più risalente, trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.2. Con il primo motivo del ricorso riunito, iscritto al n. 29960/2015 R.G., la ricorrente Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in ordine alla avvenuta spedizione della raccomandata con la quale era stato comunicato al destinatario il deposito della cartella di pagamento presso la Casa comunale.

3. Con il secondo motivo, aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 173, comma 13 del TUIR, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento doveva essere notificato anche alla società contribuente.

4. Con il primo motivo del ricorso riunito, iscritto al n. 500 /2016 R.G., la ricorrente Agenzia delle Entrate aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 145 cod. proc. civ., 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo la validità della notificazione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione.

5. Con il secondo motivo, aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., sostenendo che l'impugnazione della cartella aveva sanato gli eventuali vizi della notificazione.

6. Con il terzo motivo, aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 173, commi 12 e 13 del TUIR, 2506-bis, 2506- quater e 1292 cod. civ., 14, 17 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento doveva essere notificato anche alla società contribuente.

7. Ciò posto, va dichiarata l'estinzione del giudizio relativo ai ricorsi riuniti n. 500/2016 R.G. e n. 29960/2015 R.G. per cessazione della materia del contendere, in quanto dalle note dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate sopra richiamate si evince che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1.12.2016, n. 225, e ha quindi versato l'intero importo dovuto.

8. Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria d'estinzione dei giudizi riuniti e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

9. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, riunito il ricorso iscritto al n. 500/2016 R.G. al ricorso iscritto al n. 29960/2015 R.G., dichiara l'estinzione dei giudizi riu