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Ordinanza Interlocutoria — n. 5283/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 5283/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5283/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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U ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12974/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, d omiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI FONDI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato RASO ANDREA (RSANDR75E11D708F) rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARO PATRIZIA (FRRPRZ70R70D662S); controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 5283/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il Comune di Fondi ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Nelle more il Comune ha depositato richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022 a cui è seguita istanza di estinzione del processo per cessata materia del contendere. Il Comune ha dichiarato di aver esercitato l'opzione di cui al medesimo art. 5 cit., mediante l'inv io dell'apposita domanda alla Direzione Provinciale competente dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, unitamente al mod F24 attestante il pagamento del tributo accertato in misura del 5%, ai fini del perfezionamento della definizione agevolatadella contr oversia tributaria pendente.

Parole chiave

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fatture impagate rimborso dell'imposta preventiva ricupero d'imposta arretrati alimentari vigilanza sulle fondazioni restituzione dei sussidi statali
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Testo completo

U ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12974/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, d omiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI FONDI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato RASO ANDREA (RSANDR75E11D708F) rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARO PATRIZIA (FRRPRZ70R70D662S); controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

LATINA n. 8979/2018depositata il 17/12/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto l’accoglimento dell’istanza di sospensione; RILEVATO CHE L’Agenzia delle Entrate impugna, con ricorso affidato ad un unico mezzo, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sopra indicata, che ha respinto il gravame proposto dalla medesima Amministrazione, contro la sentenzadella Commissione tributaria provinciale di Latina (n. 1810/2016), la quale in prime cure aveva accolto ilricorso proposto dal Comune di Fondi avverso l’avviso di accertamento per IVA, anno d’imposta 2013, notificato dall’Agenzia delle Entrate per mancata emissione a fini IVA di fatture relative al corrispettivo pagato dal gestore delle risorse idriche (Acqualatina spa) a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui accesi dal Comune per il finanziamento relativo agli impianti affidati in gestione.

Il Comune di Fondi ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Nelle more il Comune ha depositato richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022 a cui è seguita istanza di estinzione del processo per cessata materia del contendere. Il Comune ha dichiarato di aver esercitato l'opzione di cui al medesimo art. 5 cit., mediante l'inv io dell'apposita domanda alla Direzione Provinciale competente dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, unitamente al mod F24 attestante il pagamento del tributo accertato in misura del 5%, ai fini del perfezionamento della definizione agevolatadella contr oversia tributaria pendente.

Deve provvedersi, pertanto, alla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 commi 7 e 10 della legge n. 130/2022 in attesa dell’esito della procedura, che prevede anche l’eventuale diniego della definizione da parte dell’Agenzia (v. art. 5 comma 11 cit.). p.q.m. sospende il giudizio ai sensi dell’art. 5 commi 7 e 10 legge n.