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Ordinanza Interlocutoria — n. 5278/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax dispute over VAT invoices due to taxpayer's option for simplified tax settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5278/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the ongoing tax litigation between the Italian Revenue Agency and the Municipality of Fondi regarding unpaid VAT. The municipality requested suspension under Law 130/2022 after declaring its option for a simplified tax definition procedure and submitting payment proof. Although the prosecutor argued the case value exceeded statutory limits, the court ruled that the law mandates suspension automatically upon the taxpayer's declaration of opting for the simplified procedure.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022; When a taxpayer declares the option for simplified tax definition, the proceedings are automatically suspended until the procedure concludes, regardless of the case value or prosecutorial objections.

Parole chiave

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simplified tax procedure VAT invoice dispute procedural suspension taxpayer option Revenue Agency appeal tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici restituzione dei sussidi statali lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022
CONSIDERATO CHE Nelle more il Comune ha depositato richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022 a cui è seguita istanza di estinzione del processo per cessata materia del contendere, con la quale il Comune ha dichiarato di aver esercitato l'opzione di cui al medesimo art.
Art. 5 comma 7 della legge n. 130 del 2022
CONSIDERATO CHE Nelle more il Comune ha depositato richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 5 comma 10 della legge n.
Art. 5 comma 11 della legge n. 130 del 2022
CONSIDERATO CHE Nelle more il Comune ha depositato richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 5 comma 10 della legge n.
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Testo completo

U ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12797/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, pressol’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; ricorrente contro COMUNE DI FONDI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato RASO ANDREA (RSANDR75E11D708F) rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARO PATRIZIA (FRRPRZ70R70D662S) controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

LATINA n. 9500/2018depositata il 18/12/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto il rigetto dell’istanza di sospensione e il rigetto del ricorso; RILEVATO CHE L’Agenzia delle Entrate impugna, con ricorso affidato ad un unico mezzo, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sopra indicata, che ha respinto il gravame proposto dalla medesima Amministrazione, contro la sentenzadella Commissione tributaria provinciale di Latina (n. 1810/2016), la quale in prime cure aveva accolto ilricorso proposto dal Comune di Fondi avverso l’avviso di accertamento per IVA, anno d’imposta 2012, notificato dall’Agenzia delle Entrate per mancata emissione a fini IVA di fatture relative al corrispettivo pagato dal gestore delle risorse idriche (Acqualatina spa) a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui accesi dal Comune per il finanziamento relativo agli impianti affidati in gestione.

Il Comune di Fondi ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Nelle more il Comune ha depositato richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022 a cui è seguita istanza di estinzione del processo per cessata materia del contendere, con la quale il Comune ha dichiarato di aver esercitato l'opzione di cui al medesimo art. 5 cit.. Il Comune ha precisato di aver inviato apposita domanda alla Direzione Provinciale competente dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, unitamente al mod F24 attestante il pagamento del tributo accertato in misura del 5%, ai fini del perfezionamento della definizione agevolatadella controversia tributaria pendente.

Nonostante le contrarie conclusioni del Procuratore Generale, il quale ha rilevato che il valore della controversia supera i limiti fissati dall’art.5 comma 1 legge n. 130/2022, d eve provvedersi alla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 commi 7 e 10 della stessa legge in attesa dell’esito della procedura, che prevede anche l’eventuale diniego della definizione da parte dell’Agenzia (v. art. 5 comma 11 cit.). Infatti, non è previsto dalla norma alcun sindacato da parte della Corte sulla richiesta di sospensione che opera ex lege dal momento in cui il contribuente dichiara al giudice «di volersi avvalere» della definizione agevolata («In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7», v. art. 5 comma 10). p.q.m. sospende il giudizio ai sensi dell’art. 5 commi 7