Italian tax court suspends proceedings after municipality opts for simplified tax dispute resolution under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax litigation pending the outcome of a simplified resolution procedure initiated by the municipality. The municipality declared its option for the expedited tax dispute mechanism under Article 5 of Law No. 130/2022, submitting payment of a 5% portion of the assessed tax. The court ruled that the statutory suspension applies immediately upon the taxpayer's declaration of intent to utilize this specific legal pathway.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 10 legge n. 130/2022; Art. 5 comma 7 legge n. 130/2022: The judicial proceedings are automatically suspended ex lege upon the taxpayer's declaration of intent to avail themselves of the simplified tax dispute resolution procedure.
Parole chiave
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PU ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 35297/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente contro COMUNE DI GAETA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SCIRE' RAFFAELE (SCRRFL68B23I234Q) e DE CUPIS TOMMASO (DCPTMS67D23I832K); controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2399/19/2019 depositata il 16.04.2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2022, tenuta ai sensi dell’art. 23 comma 8 bis legge n. 176 del 2020,dal Consigliere Giovanni La Rocca; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello, che ha chiesto il rigetto del ricorso; RILEVATO CHE L’Agenzia delle Entrate impugna, con ricorso affidato ad un unico mezzo, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sopra indicata, che ha respinto il gravame proposto dalla medesima Amministrazione, contro la sentenzadella Commissione tributaria provinciale, la quale in prime cure aveva accolto il ricorso proposto dal Comune di Gaeta avverso l’avviso di accertamento per IVA,anno d’imposta 2011, notificato dall’Agenzia delle Entrate per mancata emissione a fini IVA di fatture relative al corrispettivo pagato dal gestore delle risorse idriche (Acqualatina spa) a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui accesi dal Comune per il finanziamento relativo agli impianti affidati in gestione.
Il Comune di Gaeta ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Nelle more il Comune ha depositato istanza di estinzione del processo per cessata materia del contendere, con la quale il Comune ha dichiarato di aver esercitato l'opzione di cui all’art. 5 legge n. 130/2022, mediante l'invio dell'apposita domanda alla Direzione Provinciale competente dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, unitamente al mod F24 attestante il pagamento del tributo accertato in misura del 5%, ai fini del perfezionamento della definizione agevolatadella controversia tributaria pendente.
Poiché la disposizione citata (v., in particolare, il comma 10) prevede che la sospensione opera ex lege al mo mento in cui il contribuente dichiara di «volersi avvalere» delle disposizioni previste dall’art. 5 cioè della definizione agevolata della controversia («In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7»), deve provvedersialla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 commi 7 e 10 della legge n. 130/2022 in attesa dell’esito della procedura, che prevede anche l’eventuale diniego della definizione da parte dell’Agenzia (v. art. 5 comma 11 cit.). p.q.m. sospende il giudizio ai sensi dell’art. 5 commi 7 e 10 legg