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Ordinanza Interlocutoria — n. 5228/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings until April 2023 due to new legislative suspension provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5228/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the tax dispute between the Revenue Agency and Nicola Timpone until July 10, 2023. The plaintiff invoked a specific legislative provision allowing parties to voluntarily suspend proceedings to resolve the matter by April 30, 2023. Consequently, the court ordered a remand to the new docket rather than adjudicating the merits of the appeal.

Regesto Legislator

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Legge 197/2022 art. 1; The court may suspend tax proceedings upon a party's voluntary request under specific legislative provisions to allow time for voluntary resolution.

Parole chiave

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tax suspension voluntary stay Legge 197/2022 revenue agency procedural remand contenzioso tributario ricupero d'imposta ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Legge 197 del 29.12.2022 art. 1
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22769/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro NICOLA TIMPONE rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’Avv. Andrea Capresi (PEC: andrea.capresi@firenze.pecavvocati.it); - controricorrente – Oggetto: rinvio a nuovo ruolo e contro GIANLUCA TIMPONE - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 491/03/19 depositata in data 03/12/2019, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 27/01/2023 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato e considerato che: -è in atti istanza di sospensione depositata il 16 gennaio 2023 con la quale il ricorrente manifesta, ai sensi della Legge 197 del 29.12.2022 art.1, commi231 e seguenti, la volontà di procedere alla sopravvenuta possibilità di definire, entro il 30 aprile 2023, la controversia pendente; -pertanto, la controversia va sospesa sino al 10 luglio 2023 e rinviata a nuovo ruolo; p.q.m. dispone la sospensione del processo sino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa anuovo ruolo.

Così dec