Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. Rome Capitale and Amea s.r.l. argued over the tax assessment, but the court found no valid request for proceedings under the specific law. Consequently, the case ended automatically, and the court ruled that procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties do not request a hearing within the statutory period, with costs remaining with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 8182/2015 R.G. proposto da Roma Capitale, in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Rossi e Antonio Ciavarella, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina; contro Amea s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Orazi, con domicilio eletto in Roma, via Enrico Tazzoli n. 6, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5632/28/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 662057891.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma (4,2 2/ DEPOSITATO IN CANCELLERIA esid ente IL i O FU_ 2023 IL CANCELLMR