Tax court dismissed appeal; tax procedure extinguished by statutory time limit under Art. 6 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested a hearing extension by the statutory deadline of December 31, 2020. The appellant, a construction company, challenged a regional tax commission decision regarding a simplified tax definition procedure, while the tax authority argued the process had naturally concluded. The court ruled that without an explicit request to extend the timeline, the procedural term expired, legally terminating the case and leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically upon the expiration of the statutory deadline for requesting a hearing unless the parties explicitly petition for its extension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 23234/2015 R.G. proposto da, Della Sala Costruzioni di T. Della Sala & Figli s.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Fenizia, con domicilio eletto in Roma, via Buccari, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Acone; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 6653/4/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20051T002589000.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma (4/2, 2E1 DEPOSITATO IN CANCRI IA IL 20 FE&-2