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Decreto — n. 5184/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement deadlines passing without action.

Numero d'incarto Decreto — n. 5184/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer filed for simplified settlement definitions while the tax authority did not object within statutory limits. The taxpayer argued for the process's termination, while the tax agency acknowledged the filing but the court found no objection was lodged. Consequently, the court ruled the proceedings ended automatically due to the expiration of the specific timeframes for handling these simplified definitions.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 11, comma 10 d.l. 50/2017: The tax litigation process is extinguished by the expiration of the statutory periods for handling simplified settlement definitions if no objection is filed by the tax authority.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified settlement definitions statutory time limits tax authority objection procedural termination dilazione di pagamento tardivo pagamento delle spese imputazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13 of D.L. 119/2018
T9D013B05141/2013, (definito ai sensi dell'art. 6 d.l.
Art. 11, comma 10 of D.L. 50/2017
T9D013B04473 (definito ai sensi dell'art. 11 d.l.
Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code
50/17, il processo si è estinto con il decorso del termine rispettivamente del 31 dicembre 2020, e del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

\IL.4 z:ZT» LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Il Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO 4 23 sul ricorso iscritto al n. 12306/2016 R.G. proposto da Ranzi Gabriella, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Tardiola, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Livia Salvini; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1399/42/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9D013B05141/2013, (definito ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/18) ed all'atto impositivo n. T9D013B04473 (definito ai sensi dell'art. 11 d.l. 50/17).

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domande di definizione agevolata delle controversie ed ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini delle suddette definizioni; Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017; rilevato che, rispettivamente, - entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale 21443 istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; - entro il 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi dei citati: comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e comma 10 dell'art. 11 d.l. 50/17, il processo si è estinto con il decorso del termine rispettivamente del 31 dicembre 2020, e del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dei commi e degli articoli precedentemente citati le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLER 1(k:1 A A IL 2O FEB, 2023 IL CANCELLIERE