Italian tax court process extinguished due to failure to request expedited settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because the taxpayer failed to request an expedited settlement within the legally prescribed timeframe. Although the taxpayer had paid the assessed amount, the procedural requirement to formally request the simplified procedure was not met before the deadline expired. Consequently, the court applied the relevant civil procedure code article to terminate the case, leaving any advanced costs with the taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 10 DL n. 50/2017; Art. 391 cod. proc. civ.: The tax litigation process extinguishes automatically upon the expiration of the deadline for requesting an expedited settlement, and the costs of the extinguished process remain the responsibility of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CRETO Sul ricorso iscritto al n. 22590/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro A Manzoni & C S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Silvestri, domiciliato ai fini del procedimento in Roma, via Salaria n. 259, presso lo studio Bonelli Erede Pappalardo; avverso la sentenza n. 1109/11/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pronunciata con riferimento all'avviso di accertamento n. TMB064F00062/2012; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 10/06/2019 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.;
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Si comunichi. Roma, DSITATO IN CANCELLERIA IL 2 LEB