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Ordinanza — n. 5175/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on burden of proof regarding presumed non-existence of advertising services.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5175/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Indaco S.R.L.'s appeal against the Italian Revenue Agency's tax assessment. The company argued that the lower court improperly reversed the burden of proof by accepting simple presumptions over contradictory evidence. The court ruled that the appellate court correctly evaluated the evidence's precision and concordance without violating procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 2727, 2729 c.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: Simple presumptions require precise and concordant elements; mere doubt or lack of direct contracts does not mandate reversing the burden of proof.

Parole chiave

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burden of proof simple presumptions tax assessment advertising services procedural admissibility deducibilità delle spese contenzioso tributario contabilità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
civ., senza che sia stato necessario ricorrere alla regola di giudizio finale di cui all’art. 2697, cod.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Dunque, non vi è stata alcuna impropria inversione dell’onere della prova, né violazione delle norme indicate nell’epigrafe del motivo, ma, appunto , solo una valutazione del materiale probatorio, dandosi la prevalenza a quello apparso dotato dei requisiti di cui all’art. 2729, cod.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 39 D.P.R. 600/1973
Art. 54 D.P.R. 633/1972
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
633, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6530/2020 R.G. proposto da: INDACO S.R.L., sedente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore Ambrogio Vanetti, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Keller, ed elettivamente domiciliato in Roma, via della Balduina, 187 presso l’avv. Sabina Maroncelli, come da procura in calce al ricorso introduttivo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n.3025/2019, depositata l’undici luglio 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE Prova presuntiva 1. L’Agenzia procedeva alla notifica di avviso di accertamento, per quanto qui di rilievo, relativamente all’anno d’imposta 2010, ritenendo oggettivamente inesistenti le operazioni fatturate alla società da Pubbliennestore s.r.l., i cui costi non potevano dunque essere riconosciuti. La contribuente proponeva così ricorso e la CTP lo respingeva, così come la CTR, adìta in sede d’appello, confermava la sentenza di primo grado.

2. La contribuente propone quindi ricorso in cassazione affidato a un solo motivo. L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo di ricorso la Indaco s.r.l. assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729, cod. civ.; 115 e 116, cod. proc. civ.; 39, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54, d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Sostiene,infatti , la società che l’ufficio non aveva assolto all’onere della prova, per cui la decisione d’appello, che invece lo ha ritenuto assolto tramite gli elementi indiziari indicati nel p.v.c., non ha considerato come gli stessi mancavano dei requisiti della precisione e della concordanza, attese le contraddizioni delle tesi dell’ufficio (che, prima , riteneva insussistenti le prestazioni pubblicitarie, poi contestava il fatto che gli addetti alla pubblicità erano entrati nelle aree fieristiche con il ticket previst o per i normali visitatori) e l’inconsistenza degli elementi presi in esame (non valorizzando il fatto che per documentare l’effettuazione delle pubblicità erano stati fatti dei book fotografici e che gli stessi militari davano atto del transito di 1639 colli di materiale presso il polo fieristico in cui la pubblicità venne effettuata).

Tali conclusioni avrebbero finito per comportare una sostanziale inversione dell’onere della prova in capo al contribuente. 1.2. Il motivo è inammissibile. Infatti, con esso la contribuente sottopone alla Corte una valutazione degli elementi utilizzati dal giudice del merito per giungere ad accertamenti di fatto basati su presunzioni semplici. Invero per aversi violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2727 e 2729, cod. civ., in tema di presunzioni semplici, occorre dedurre che il giudice del merito abbia qualificato come gravi precisi e concordanti gli elementi, per poi ritenere gli stessi inidonei a costituire la prova presuntiva, oppure al contrario ritenga gli elementi privi di tali requisiti, ma idonei a sorreggere la prova medesima.

Viceversa, nella specie il giudice d’appello ha avallato la fondatezza degli elementi raccolti dall’ufficio a sostegno della presunta inesistenza delle prestazioni, elementi costituiti dalla non evidenza di contratti o contatti con le strutture fieristiche in cui le prestazioni andavano svolte, l’assenza di assunzione di collaboratori e di conti mastro riferiti agli eventi cui avrebbero dovuto partecipare. I giudici d’appello hanno anche smentito la rilevanza degli elementi portati a contrasto da parte della contribuente, cioè la tracciabilità dei pagamenti (ritenuta come tipica delle frodi carosello) e la natura stereotipata e dunque inconsistente dei book fotografici, realizzati utilizzando le stesse persone, rimaste ignote, con foto del tutto analoghe identiche ad altre scattate per altri clienti, tramutando solo le magliette e il totem che riportavano il logo dei vari clienti.

Dunque, non vi è stata alcuna impropria inversione dell’onere della prova, né violazione delle norme indicate nell’epigrafe del motivo, ma, appunto , solo una valutazione del materiale probatorio, dandosi la prevalenza a quello apparso dotato dei requisiti di cui all’art. 2729, cod. civ., senza che sia stato necessario ricorrere alla regola di giudizio finale di cui all’art. 2697, cod. civ.

2. Il ricorso merita dunque rigetto, con aggravio di spese, nella misura liquidata in dispositivo, a carico del la ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore imp