Cassation court suspends appeal to allow taxpayer to notify simplified tax assessment request to tax agency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court suspended the appeal proceedings to allow the taxpayer to formally notify the simplified tax assessment request to the tax agency. The taxpayer argued the tax notice lacked motivation, but the court found the simplified request pertained to the underlying assessment notice rather than the payment order itself. Consequently, the court ordered the taxpayer to notify the relevant documents within sixty days before the case could resume.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 cod. proc. civ.; The court may suspend proceedings when a party's claim depends on the notification of a simplified tax assessment request, requiring the party to submit such documentation to the opposing side within a set timeframe.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23728/2016 R.G. proposto da: IANNACCONE LUIGIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Antonio Cillo, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Vito G. Galati, 100/C, presso l’avv. Enzo Giardiello, il tutto come da procura a margine del ricorso introduttivo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 1665/16, depositata il 23 febbraio 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE Motiv cartella 1. L’Agenzia, tramite Equitalia Sud, procedeva in data 5 luglio 2013 alla notifica di cartella di pagamento n. 01220130008822317, emessa per il recupero di IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi (questi ultimi per € 9.677,26) dichiaratamente a seguito di avviso di accertamento n. RE101T601447/2008, anno 2003, notificato a sua volta il 17 novembre 2008. La contribuente impugnava la cartella per difetto di motivazione della stessa, essendo omessa l’indicazione dell’atto presupposto e il procedimento di calcolo degli interessi addebitati.
2. La CTP respingeva il ricorso, ed altrettanto faceva col conseguente gravame la CTR. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa.
3. In data 21 giugno 2019, veniva depositata istanza di sospensione in quanto la contribuente avrebbe presentato domanda di definizione agevolata aisensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente va rilevato come la domanda di definizione agevolata attiene – come si ricava dalla prima pagina della domanda stessa - all’avviso di accertamento presupposto, e non alla cartella oggetto invece del presente giudizio, con riguardo ad asserito vizio suo proprio. Il collegio allo stato non è posto in grado di comprendere se l’avviso oggetto di definizione agevolata attenga proprio al debito ed all’intero debito oggetto della cartella impugnata, né risulta che la documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata, soprattutto in tale situazione d’incertezza, sia stata notificata alla controparte a mente dell’art. 372, cod. proc. civ.
P. Q. M. La Corte assegna alla parte ricorrente termine di sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza per notificare alla controparte la domanda di definizione agevolata e la documentazione allegata, rinviando la causa a nuo