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Ordinanza Interlocutoria — n. 5172/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal process pending taxpayer's request for suspension under new legislative provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5172/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal process pending the taxpayer's request for suspension under specific legislative provisions. The Agency of Revenue challenged a lower court decision that annulled a tax assessment regarding improper corporate deductions and negative equity. The Court granted the suspension request without addressing the merits of the three cassation grounds raised by the tax authority.

Regesto Legislator

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Art. 1 commi 186-205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; The Court of Cassation may suspend a proceeding upon the taxpayer's request under the cited legislative provisions, even when the taxpayer has not yet formally requested the suspension.

Parole chiave

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tax appeal suspension legislative provisions 2022 Cassation interlocutory order tax assessment annulment procedural suspension request detrazioni e rimborsi assistenza amministrativa fiscale internazionale accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 1 commi 186-205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
2.Va premesso che, in data 7 febbraio 2023, la contribuente ha depositato istanza con la quale dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 186-205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, contestualmente chiedendo la sospensione del processo.
Art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132 cod. proc. civ.
546, e violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., e art.
Art. 111 Cost.
civ., e art. 111 Cost. e 112 cod.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo, in relazione alla parte della sentenza in cui la C.t.r.
Art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art.
Art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
600, dell’art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e dell’art.
Art. 331 cod. proc. pen.
74 e dell’art. 331 cod. proc. pen., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992
«Violazione o falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23060/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro NICOTRA GEBHARDT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lucia Montecamozzo ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Sicilia, n. 66, presso lo studio Fantozzi Associati. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 711/2015, depositata in data 27 febbraio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’ufficio, in data 18 dicembre 2012, notificava alla contribuente l’avviso di accertamento n. T9B03BO06882, ai fini IRES, per il Avv. Acc. IRESperiodo d’imposta 2003. Si rilevava, in particolare, l’indebita deduzione, nella misura di 1/5, di svalutazioni inerenti partecipazioni societarie effettuate dalla Nicotra S.p.A. nel 2003 (relativamente alla controllata Nicotra Benelux SA e alla Nicotra France s.a.), che erano state dedotte, per quote costanti, nell’anno 2003 nonché nei successivi quattro anni. Inoltre, relativamente all’anno 2003, si rilevava la contabilizzazione di perdite derivanti dalla rinuncia a crediti erogati ad altra società del gruppo (Nicotra Asia Holding Pte Ldt), crediti concessi a decorrere dal 2002. Segnatamente, si recuperavano a tassazione: € 387.444,07 relativi alla svalutazione della partecipazione nella controllata Nicotra Benelux SA; € 83.233,00 relativi alla svalutazione della partecipazione nella Nicotra France S.a.r.l.; € 5.425.739,46 rappresentanti il patrimonio netto negativo della controllata Nicotra Asia Holding Pte Ltd.

2. Avverso detto avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dell’atto impugnato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 386/2/2013, accoglieva il ricorso della contribuente e annullava l’atto impugnato.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. dell a Lombardia; si costituiva anche la contribuente, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

5. Con sentenza n. 711/50/2015 , depositata in data 27 febbraio 2015, la C.t.r. adita respingeva il gravame dell’ufficio, confermando l’operato del giudice di prime cure e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La contribuente siè costituita con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per mancanza del requisito motivazionale previsto dal combinato disposto degli artt. 61 e 36, comma secondo, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., e art. 111 Cost. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedend o nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha respinto il gravame rifacendosi alla pronuncia di prime cure e così fornendo una motivazione apodittica ed apparente in quanto priva di riferimenti concreti al contesto documentale e giuridico di causa. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e dell’art. 331 cod. proc. pen., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’atto impositivo impugnato sia stato notificato alla contribuente oltre il termine decadenziale di legge. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato:

«Violazione o falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo, in relazione alla parte della sentenza in cui la C.t.r. ha ritenuto i motivi di gravame generici e privi di osservazioni critiche bei confronti della sentenza di prime cure. 2.Va premesso che, in data 7 febbraio 2023, la contribuente ha depositato istanza con la quale dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 186-205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, contestualmente chiedendo la sospensione del processo.

P.Q.M.

La Corte sospende il processo sino al