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Ordinanza — n. 5149/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal, declaring tax dispute extinguished due to lack of response to simplified settlement request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5149/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to respond to a simplified settlement offer within the statutory deadline. The taxpayer had previously challenged a tax assessment regarding capital gains on property sales, but the court noted the absence of any objection to the administrative authority's settlement proposal. Consequently, the legal dispute was deemed resolved by operation of law, and the taxpayer bears the costs.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 2-ter d.l. 119/2018; Art. 6 comma 13 d.l. 119/2018: The tax dispute is extinguished if the taxpayer does not object to the administrative authority's simplified settlement offer within the prescribed period.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute extinguishment simplified settlement offer capital gains tax administrative tax procedure tax appeal dismissal valore di imputazione plusvalore valore del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 comma 2-ter d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 67 del d.P.R.
Art. 6 comma 13 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 67 del d.P.R.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6776/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma,via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –ricorrente – contro CAPONE CARLO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n. 7, rappresentato e difeso dal prof. avv. Enzo Maria Marenghi in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 29 agosto 2022, –controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIB UTARIA REGIONALEdella CAMPANIA – sezione staccata di SALERNO n. 7485/04/2014,depositata il 29 luglio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre2022 dal consigliere dott. Valentino Lenoci ; AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF 2006 . R.G. N.6776/2015 Cons. est. Valentino Lenoci -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n. TFK010603010/2011, notificato a Capone Carlo il 7 dicembre 2011, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Avellino , recuperava a tassazione la plusvalenza realizzata dal contribuente a seguito di n. 2 atti di compravendita, ed in particolare:

1) cessione alla società Raro s.a.s. di Capone Roberto C. di area superficiaria di mq. 260 sita nel Comune di Mirabella Eclano (AV), per una quota spettante del prezzo dichiarato pari ad € 3.333,33, atto per Notar Massimo Giordano del 25 ottobre 2006, registrato a S. Angelo dei Lombardi il 22 novembre 2006 al n. 2090;

2) cessione alla società Aurosa s.a.s. di Costantino Capone di terreno edificabile di mq. 390 sita nel comune di Mirabella Eclano (AV), per una quota spettante del prezzo pari ad € 3.900,00, atto per Notar Massimo Giordano del 25 ottobre 2006, registrato a S. Angelo dei Lombardi il 22 novembre 2006 al n. 2091. In precedenza, con avviso di rettifica e liquidazione n. 20061T002091, l’Ufficio aveva rideterminato il valore del terreno ceduto dal sig. Capone alla società Aurora s.a.s. di Costantino Capone con l’atto del 25 ottobre 2006 da € 10.000,00 ad € 23.400,00, valore resosi definitivo in quanto la parte acquirente aveva aderito alla definizione delle liti pendenti ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi giudizi erano stati dichiarati estinti dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno con sentenza n. 120/04/2013, emessa il 21 dicembre 2012 e depositata il 12 febbraio 2013.

R.G. N.6776/2015 Cons. est. Valentino Lenoci Di conseguenza, con l’avviso di accertamento in oggetto l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione la differenza tra il prezzo dichiarato, rivalutato in base all’indice ISTAT, ed il valore definito ai fini dell’imposta di registro da parte acquirente, posto che il contribuente, nella propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006, non aveva indicato alcuna plusvalenza.

2. Avverso tale avviso di accertamento Capone Carlo proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino la quale, con sentenza n. 306/03/2012, lo accoglieva, annullando l’atto impositivo.

3. Interposto gravame dall’Ufficio,la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno , con sentenza n. 7485/04/2014 , pronunciata il 14 luglio 2014 e depositata in segreteria il 29 luglio 2014, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Capone Carlo.

5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 25 ottobre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Il controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

6. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in relazione all’art. 360, primo R.G. N.6776/2015 Cons. est. Valentino Lenoci comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, l’Ufficio ricorrente che il contribuente, nella propria dichiarazione dei redditi, non aveva dichiarato alcuna plusvalenza, nel mentre la C.T.R., nel valutare la sussistenza di una plusvalenza, avrebbe dovuto tenere conto, quanto meno, dei prezzi di cessione dichiarati negli atti. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., considerando che, per giurisprudenza costante, l’A.F. era ammessa ad utilizzare il valore del bene determinato in via definitiva ai fini dell’imposta di registro per l’individuazione del reddito da plusvalenza.

7. Ciò posto, va rilevato che il contribuente ha documentato l’avvenuta presentazione di domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6, comma 2-ter, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in relazione alla quale, a fronte dell’avvenuto pagamento dell’importo previsto, non risulta emesso diniego entro il 31 luglio 2020, né risulta presentata istanza di trattazione dalla parte interessata. Deve quindi essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018. Le spese del giudizio restando a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione