Tax appeal dismissed as extinguished by accelerated settlement procedure completion and lack of opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer completed the accelerated settlement procedure without opposition. The tax agency confirmed the taxpayer filed the required request for simplified dispute resolution and paid the due amount, while no one filed an objection to the settlement definition by the statutory deadline. Consequently, the court ruled the proceedings terminated under the specific provisions governing accelerated tax settlements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer completes the accelerated settlement procedure without opposition within the prescribed term, the administrative litigation is extinguished, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 28929/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Ferrari Simona, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico D'Arrigo, elettivamente domiciliata in Roma, via M. Prestinari, n. 13, presso l'Avv. Paola Ramadori; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6367/44/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
T9H01B400644/2012 - T9H01B401943/2012 - T9H01B502412/2011 - T9H01B502443/2011 e gli atti nn. 02220120008463116 - 02220120008455028000. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'ari:. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESS