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Decreto — n. 5033/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 5033/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Revenue Agency sued the taxpayer regarding specific tax assessments, but the statutory framework for simplified dispute resolution required an explicit request for a hearing to proceed. Since no such request was filed and no denial was issued, the legal process terminated automatically, leaving the taxpayer responsible for any advanced costs.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: The tax dispute procedure extinguishes automatically upon the expiration of the deadline for requesting a hearing if no such request is made, terminating the litigation without a substantive judgment.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment simplified procedure D.L. 119/2018 hearing request deadline automatic termination of litigation taxpayer procedural rights procedura giudiziaria tributaria inoltro della dichiarazione fiscale assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 3655/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Chiesa Federico, rappresentato in secondo grado dal Rag. Felice Maffei, viale Garibaldi n. 15 - Vercelli e PEC: felicemaffei@pec.it ; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1168/05/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. T7Q010101297/2011 - T7Q010101309/2011.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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