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Decreto — n. 5032/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 5032/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessments, but the statutory time limit for initiating the special settlement process expired without action. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax dispute procedure extinguishes automatically if the parties fail to request the simplified settlement within the prescribed term, terminating the process without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute extinction simplified settlement procedure statutory time limit tax administration litigation procedural termination costs allocation tax law deadline assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 13694/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Fusaro Angelina, Pietrantonio Raffaele, Perino Franco e Perino Cinzia (in proprio e nella qualità di soci e successori ex lege della CARF Fiori di Pietrantonio Raffaele & C. S.a.s.), rappresentati e difesi in secondo grado, dal Dott Gianbattista Amoruso, indirizzo PEC: gianbattista.amoruso@pec.commercialisti.it; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, n. 673/01/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

TR601T500468 - TR601T500469 - TR601T500470 - TR601T500471 - TR602T500467. Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL