Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit expiration in 2020.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayers appealed a regional commission decision regarding simplified tax dispute resolution, while the Revenue Agency argued the process had naturally concluded. The court ruled that without an explicit request to extend the term, the procedural silence triggered automatic extinction under the relevant tax law provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax dispute procedure extinguishes automatically upon the expiration of the statutory term for requesting a hearing unless the parties explicitly petition for its extension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 12557/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Politti Marco e Politti Mara (in proprio e nella qualità di eredi di: Politti Elio Mario - deceduto), rappresentati e difesi dall' Avv. Pepe Massimo con domicilio eletto presso la casella PEC: studiocrc(ffilegalmail.it in uso allo studio Cavalluzzo Rizzi Caldart; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4237/02/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9501BL00779, T9501BL00780 e T9501BL00782.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 1,