Cassation court dismisses tax agency appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit expiration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on the matter, but the statutory period for concluding the simplified procedure lapsed without an explicit denial of the simplified definition. Consequently, the court held that the process terminated automatically, leaving the tax agency to bear any advanced costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure for simplified definition extinguishes automatically if no party requests a hearing extension before the statutory deadline, terminating the process and assigning costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 25167/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cremona Marino, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Lo Russo e Leonardo Di Brina, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza S. Andrea Della Valle n. 6, pec: massimo.lo.russo@pec.giuffre.it e leonardodibrina@ordineavvocatiroma.org; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia - sez. stacc.
Brescia, n. 3897/65/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9T010100366. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 delVart. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 clel 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR