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Ordinanza — n. 5005/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as it seeks factual re-evaluation rather than legal error review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5005/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the Regional Tax Commission failed to properly assess the deductibility of sponsorship expenses based on insufficient evidence and improper motivation. The court rejected this, ruling that the appeal sought a re-examination of factual circumstances and evidentiary weight, which falls exclusively within the jurisdiction of the lower courts of first and second instance.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 1 DPR 600/1973; Art. 108 DPR 917/1986: Appeals to the Court of Cassation cannot request a re-evaluation of factual circumstances or a new assessment of evidence, as such matters are reserved for the courts of first and second instance.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited sponsoring costs deduction indirect tax assessment Court of Cassation jurisdiction costi della campagna contratto di sponsoring spese giustificate dall'uso commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 1 DPR 29 settembre 1973, n. 600
Art. 108 DPR 22 dicembre 1986, n. 917
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del d.P.R.
Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 15677 /20 1 6 , propost o da: ARCHANET s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. Flavia Marcelli, rappresentata e difes a , per procura a margine del ricorso, dall’Avv. EMILIANO ROSSETTO, presso il quale è elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL RISORGIMENTO, N. 14 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 6816/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLAZIO, depositata il 17/12/ 201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio2023 dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. Archanet s.r.l. impugnò innanzi alla CTP di Viterbo l’avviso di accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria, con riferimento ai redditi dichiarati per il 2007, aveva disconosciuto i benefici fiscali connessi al costo di € 60.000,00 – importo asseritamente versato dalla contribuente per la sponsorizzazione di una società sportiva dilettantistica, mediante affissione di uno striscione con i suoi segni distintivi all’interno di un campo da calcio – e ne aveva rideterminato l’ammontare in € 10.000,00, sulla base di una valutazione dei complessivi costi di competenza. Il ricorso venne respinto.

2. La CTR del Lazio confermò la sentenza di primo grado, rigettando il gravame della contribuente. Per quanto in questa sede ancora di interesse, i giudici d’appello ritennero legittima la negazione della deducibilità integrale del costo operata dall’Ufficio, in presenza di un importo dello stesso che superava l’utile di impresa e nel contesto di ulteriori elementi sintomatici, rimasti insuperati dalle argomentazioni difensive della società. Rilevarono, inoltre, che l’atto impositivo era compiutamente motivato, poiché spiegava dettagliatamente le ragioni della ritenuta antieconomicità del costo e della sua rideterminazione nell’indicato ammontare.

3. Archanet ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 e 2729 cod. civ., sostenendo che la CTR avrebbe condiviso l’operato dell’Amministrazione ancorché lo stesso si fondasse su semplici indizi anziché su circostanze gravi, precise e concordanti. Evidenzia, al riguardo, che i dati riportati nell’atto impositivo – attinenti al numero dei tesserati, degli spettatori e dei calciatori delle squadre avversarie, possibili fruitori del messaggio pubblicitario – si presentavano frammentari per stessa ammissione dell’Ufficio.

2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di accertamento, evidenziando la sussistenza, in fatto, dei requisiti per ritenere inerente il costo, sia in punto all’an –perché obiettivamente riferibile all’attività d’impresa – sia in punto al quantum , poiché l’importo complessivo della sponsorizzazione era stato, in realtà, spostato su un arco temporale di cinque anni.

3. Il primo motivo è inammissibile. La censura, infatti, dietro l’apparente denunzia della violazione delle norme che presiedono all’accertamento indiretto, sollecita in realtà a questa Corte un riesame delle circostanze di fatto poste a base della ripresa a tassazione e, pertanto, una rivalutazione del materiale istruttorio di pertinenza esclusiva del giudizio di merito.

4. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. La ricorrente, infatti, nel formulare una critica alla valutazione di congruità della motivazione dell’atto impositivo, operata dai giudici d’appello a fronte di un corrispondente motivo di gravame, svolge considerazioni attinenti alle circostanze di fatto valorizzate dall’Amministrazione al fine di escludere l’inerenza del costo. Si tratta quindi, ancora una volta, della richiesta di un sindacato non consentito in questa sede.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna l a ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 4.100,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a no