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Ordinanza Interlocutoria — n. 4991/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on VAT late filing sanctions, remanding case for public hearing due to lack of relevance.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4991/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Ergon S.C.R.L. regarding VAT late filing sanctions imposed for delayed invoicing of direct sales to third parties. The Administrative Authority argued that the term 'third parties' in the relevant tax law strictly refers to the final recipient, excluding intermediate steps within a consortium structure. The court found the contested legal question lacked sufficient relevance to warrant a decision in camera and ordered the case to be remanded for a public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 21 comma 4 ultimo periodo del d.P.R. n.633/72; The court lacks jurisdiction to decide on the interpretation of tax provisions regarding 'third parties' in triangular operations if the legal issue is deemed irrelevant for the specific case, requiring remand to public hearing.

Parole chiave

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VAT late filing sanctions triangular operations third parties definition consortium invoicing relevance of legal question remand to public hearing tax administration interpretation scambi coi paesi terzi

Disposizioni normative citate

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Art. 21 comma 4 ultimo periodo del d.P.R. n.633/72
art. 16 comma 7 del d.lgs. n.472/97
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 29295 /2015 R.G. proposto da ERGONS.C.R.L., in persona del l egale rappresentante p.t., rappresen- tatoe difeso dall’Avv. Francesco D’Ayala Valva e dall’Avv. Paolo Cen- tore,con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Viale Dei Pariolin.43; –ricorrente – contro Oggetto:art.21 d.P.R. n.633/72-fatturazione differitae super differita - societàconsortile AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

–controricorrente – avversola sentenza d ella Commissione Tributaria Regionale della Re- gioneSiciliana n.2028 /29/2015 depositata il 19 maggio 2015, non no- tificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2022dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Regione Siciliana,veniva rigettato l’appello proposto dalla Ergon Società Con- sortilea Responsabilità Limitata, operante nel settore della grande di- stribuzione a supermercati e ipermercati, avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Palermo n.324/7/13 che aveva rigettatoil ricorso proposto dalla contribuente.

Il ricorso introduttivo contestavail provvedimento di irrogazione sanzioni relativo ad II.DD. eIVA 2006 emesso dall’Am ministrazione finanziaria ex art.16 comma 7del d.lgs. n.472/97 per tardività delle fatturazioni relative alla vendita conconsegna diretta a terzi effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzoe aprile 2005. Nella fattispecie la contribuente, società co nsor- tile,aveva agito in veste di “collettore” o “centrale acquisti” di beni che poiaveva distribuito tra le proprie consorziate, le quali, a loro volta, li avevanotrasferiti a delle società affiliate, propri clienti abituali. 2.Il giudice di primo grado confermava l’operato dell’Amministrazione finanziaria,ritenendo in particolare che avesse correttamente applicato insenso restrittivo il disposto dell’art.21 comma 4 ultimo periodo del d.P.R.n.633/72 recante disposizioni sulla fatturazione delle operazi oni in caso di operazione triangolare.

La CTR a sua volta interpretava la disposizione suddetta in modo non estensivo, in quanto il termine “terzi”di cui alla norma citata era ritenuto riferito al soggetto destina- tariofinale della cessione senza che pote sse contemplare ulteriori pas- saggitra cedente, cessionario e terzo. 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contri- buente, affidato a tre motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenziadelle Entrate con controricorso. Consideratoche: 4.Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la decisione in camera diconsiglio per la rilevanza della questione controversa e ritenuto per taleragione di dover rimettere il ricorso alla pubblica udienza,

P.Q.M.

LaCorte: rinviala causa