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Ordinanza — n. 4984/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against tax notice for deceased company's former legal representative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4984/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that declared the tax assessment proceeding inadmissible. The lower court found the notice invalid because it was sent to the former legal representative of a company that had been legally dissolved before the notice was issued. The Supreme Court upheld this decision, ruling that a dissolved company lacks standing to sue and that a former administrator cannot be treated as a shareholder for tax liability purposes.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the company subject to the tax assessment has been dissolved prior to notification, as it lacks standing, and the former administrator cannot be deemed a shareholder solely based on de facto management status.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility dissolved company standing former legal representative de facto administrator liability tax notice notification società immobiliare stralcio dai ruoli società d'esercizio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Consideratoche: 4.Con il primo motivo l’Agenzia deduce, con riferimento all’art. 360, primocomma, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
36558/2021 resa inter partes , l'interesse ad agire - quale condizione dell'azione ex art. 100 cod.
art. 100 cod. proc. civ
36558/2021 resa inter partes , l'interesse ad agire - quale condizione dell'azione ex art. 100 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4 maggio 2012, n. 6749
Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051
6749; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass.
Cass. 28 giugno 2010, n. 15355
Cass. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013
Cass. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17360 del 17/06/2021
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26702 del 12/09/2022
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28696 /2019 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Oggetto: avvisodi accertamento -estinzione società GIOVANNILOMBARDI STRONATI, rappresentato e difeso dall’Avv. Giu- seppeMarini e d all’Avv. Eugenio Della Valle, con domicilio eletto presso lostudio del primo in Roma, Via Di Villa Sacchetti n.9; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.1034/7/2019depositata il 25 febbraio 2019, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2022dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ve- niva dichiarato improced ibile l’appello proposto dall’Agenzia delle en- trateavverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roman.2496/45/17 che aveva accolto il ricorso proposto da Giovanni LombardiStronati per l'annullamento dell’avviso di accertamento rela- tivo all’anno di imposta 2008 emesso sulla base di p.v.c. sul presup- postoche fosse dominus di fatto e ultimo rappresentante legale risul- tante dal registro delle imprese della società Tre Emme Immobiliare 2002S.r.l. - cancellata dal registro delle imprese i n data 24.10.2011 - la quale aveva conseguito vantaggi fiscali non spettanti.

Per tale ra- gioneegli era stato attinto da avviso di accertamento ai fini IRES, IVA, IRAPrelativamente al periodo di imposta suddetto. 2.Il giudice di prime cure accertava la nul lità della notifica dell’atto di accertamentoeffettuata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti delcontribuente, oltre che l’assenza di legame tra il contribuente e la societàidoneo a ritenerlo amministratore di fatto. Il giudice di appello, inragione dell’intervenuta cancellazione della società dal registro delle impreseanteriormente alla notifica dell’avviso di accertamento, dichia- ravaimprocedibile l’appello dell’Agenzia . 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate, affidato a due motivi, cui replica il contribuente con con- troricorso; da ultimo parte contribuente deposita memoria, rendendo notala costituzione di nuovo difensore in sostituzione.

Consideratoche: 4.Con il primo motivo l’Agenzia deduce, con riferimento all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronunciada parte del giudice d’appello, in violazione dell’art.112 cod. proc.civ., sulla domanda dell’Amministrazione finanziaria volta all’af- fermazione della responsabilità solidale del contribuente per i debiti della società cessata, nella sua qualità di “dominus de facto” della stessaper il periodo di imposta e, quindi, di socio. Ilsecondo motivo della ricorrente prospetta, in relazione all ’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa motivazione,in violazione degli artt.132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 118comma 1 disp. att. cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n.546/1992 per averla CTR erroneamente ritenut o che il contribuente non avesse mai rivestito la qualità di socio, affermazione aggiunta in sentenza “ad abundantiam” e quindi ritenuta dall’Agenzia esclusa dall’onere di im- pugnazione,ma egualmente censurata per cautela defensionale. 5.La Corte rileva, d’ufficio, che il contribuente non era legittimato ad impugnarel’avviso di accertamento fin dal ricorso introduttivo in primo grado.Si legge infatti alle pagg.3 - 4 del ricorso dell’Agenzia che « l’atto impositivo,fondato sul pvc (…) veniva notificato ai s oci della cancellata TreEmme Immobiliare 2002 S.r.l. in liquidazione, al liquidatore della società Lorenzo D’Ormea, nonché, in considerazione del decesso di quest’ultimo(…) al sig.

Giovanni Lombardi Stronati, quale dominus di fattodella società e suo ul timo rappresentante legale risultante dal re- gistrodelle imprese » . 6.Orbene, come già affermato più volte da questa Corte, ad es. con la decisionen. 36558/2021 resa inter partes , l'interesse ad agire - quale condizione dell'azione ex art. 100 cod. proc. civ. - r ichiede non solo l'accertamentodi una situazione giuridica, ma anche che la parte pro- spettil'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezza- bilee non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo nonpuò essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pre- giudizievoliper la parte, senza che sia precisato il risultato utile e con- creto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr.

Cass. 4 maggio 2012,n. 6749; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n.15355). 7.Nel caso in esame, l’atto impositivo è stato emanato nei confronti dellasocietà per l'adempimento di obbligazioni tributarie a lei relative quandoera ormai estinta ed è stato notificato all'odierno ricorrente solo nellasupposta qualità di amministratore di fatto della stessa oltre che diultimo legale rappresentante, ma non anche nella qualità di socio. Inriferimento alla qualità di ultimo amministratore di diritto del notifi- cato,spesa dall’Agenzia notificante, è noto e co ndiviso il principio di diritto (cfr.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625324- 01) secondo il quale la cancellazione della società dal registro delleimprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della societàcancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giu- dizio.È consequenzialmente inammissibile il ricorso proposto da e nei confrontidell'ex legale rappresentante di una società estinta per pre- gressacancellazione dal registro delle imprese (Cass. Sez. 5 - , Sen- tenzan. 17360 del 17/06/2021; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20840 del21/08/2018, Rv. 650423 - 03). 8.In relazione poi alla qualità di amministratore di fatto che sarebbe statarivestita dal contribuente ai fini della notifica dell’atto imposi tivo, èconsolidata la giurisprudenza della Sezione (cfr.

Cass. Sez. 5, Sen- tenzan.26702 del 12/09/2022, Rv. 665856 - 01) secondo cui l’ammini- stratore di fatto non è legittimato ad impugnare l’avviso di accerta- mento rivolto alla società e, dunque, del tutto illogica è la prospetta- zionedell’Agenzia secondo la quale dalla qualità di “dominus de facto” dellasocietà per il periodo di imposta sarebbe desumibile la qualità di socioin capo al contribuente . 8.1.A quest’ultimo proposito su cui pure contraddittoria mente si insi- stein ricorso, come sopra evidenziato, è la stessa Agenzia a rendere notoche l’avviso di accertamento non è stato notificato al contribuente nellasua qualità di socio, ma solo di « dominusdi fatto della società e [suo] ultimo rappresentante legale risultante dal registro delle im- prese » dellasocietà Tre Emme Immobiliare S.r.l. (cfr. p.3 ricorso, cit.) e in nessun modo la qualità di socio può derivare di per sé solo da quelladi amministratore di fatto ai fini della successione nelle obbliga- zionitributarie. 9.In conclusione la Corte, pronunciando sul ricorso, c assa la sentenza impugnatasenza rinvio perché il processo non poteva essere iniziato.

Lanatura processuale della decisione e il rilievo d’ufficio della questione preliminaredecisiva, non posta dall’Agenzia a base del ricorso, costi- tuisconoragioni idonee a compensare interame