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Ordinanza — n. 4956/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax administrator's appeal, ruling they lack standing to challenge tax notices addressed to the company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4956/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax administrator's appeal inadmissible, rejecting his claim to challenge a tax assessment notice. Although the lower court had found the appellant to be a de facto administrator and thus legitimate to receive the notice, the Supreme Court held that such an individual lacks standing to contest the tax liability of the company. The decision emphasized that only the company's legal representatives can act in this capacity, and the fact that the company itself was notified to its legal representative rendered the appellant's interest in the matter non-existent.

Regesto Legislator

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Art. 62 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Art. 145 cod. proc. civ.: A de facto administrator of a company lacks legal standing to challenge tax assessment notices addressed to the company, as the right to represent the entity belongs exclusively to the legal representatives defined by law.

Parole chiave

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tax administrator standing de facto administrator legal representative tax assessment notice legitimacy to act interest in litigation Corte di Cassazione sviluppo urbano

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
Conil secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n.
Art. 62 of D.P.R. 29 September 1973, no. 600
proc.civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 62,d.P.R.
Art. 60 of D.P.R. 29 September 1973, no. 600
Art. 145 of the Code of Civil Procedure
Art. 13, paragraph 1, quater, of D.P.R. no. 115 of 2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,sussistono i presuppo
art. 100 cod. proc. civ
con la decisione n.36558/2021 resa inter partes , l'interesse ad agire - quale condizione dell'azioneex art. 100 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4 May 2012, no. 6749
Cass. 27 January 2011, no. 2051
Cass. 28 June 2010, no. 15355
Cass. 28 October 2015, no. 21960
Cass. 29 October 2020, no. 23883
Cass. Sez. 5, Judgment no. 26702 of 12/09/2022
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22906 /2019 R.G. proposto da GIOVANNILOMBARDI STRONATI, rappresentato e difeso dall’Avv. Giu- seppeMarini e dall’Avv. Eugenio Della Valle, con domicilio eletto presso lostudio del primo in Roma, Via Di Villa Sacchetti n.9; –ricorrente – contro Oggetto: amministratoredi fatto -notifica atti - legitti- mazionead agire AGENZIADELLE ENTRATE, in person a del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

–controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.157/10/2019depositata il 22 gennaio 2019, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2022dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ve- niva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.19449/3/16che aveva riunito e accolto il ricorso proposto da Gio- vanniLombardi Stronati per l'annullamento del provvediment o di irro- gazionesanzioni emesso sul presupposto dell’avviso di accertamento notificatogliquale amministratore di fatto della società Sviluppo Aree UrbaneS.r.l. ai fini IRES, IVA, IRAP per va ntaggi fiscali non spettanti relativamenteal periodo di imposta 2006. 2.Il giudice di appello riteneva dimostrato l’esercizio dell’amministra- zionedi fatto della suddetta società da parte del contribuente e, sul presuppostoche tale condizione fosse equipa rabile a quella di ammi- nistratore di diritto, riteneva il contribuente legittimato a ricevere la notificadell’atto impugnato, riformando per l’effetto la decisione del giudicedi prime cure. 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contri- buente, affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso; da ultimo parte contribuente deposita memoria, ren- dendonota la costituzione di nuovo difensore in sostituzione.

Consideratoche: 4.Con il primo motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 62,d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per aver la sentenza impugnata ritenuto legittima la notifica dell'atto di contestazione nei suoi con- fronti, benché non fosse amministratore di fatto della società e, co- munque,legale rappresentante della stessa. Conil secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza per violazionee falsa applicazione degli artt.60 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 145 cod. proc. civ., per aver il giudice d’appello mancato di rilevareche la notifica dell’atto impugnato era del tutto inesistente per- chél’atto era stato spedito e ric evuto a mezzo del servizio postale in Comunediverso da quello in cui era allocato il domicilio fiscale della società.

Ilterzo motivo - in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- prospetta l’illegittimità della sentenza per omesso esam e circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in ordine all’asserita inefficacia della notifica dell’atto impugnato, trattandosidi atto di contestazione rivolto alla società. 5.I motivi, esaminabili congiuntam ente, sono inammissibili. Comegià affermato più volte da questa Corte, ad es. con la decisione n.36558/2021 resa inter partes , l'interesse ad agire - quale condizione dell'azioneex art. 100 cod. proc. civ. - richiede non solo l'accertamento diuna situa zione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza diottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conse- guibilesenza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzatosolo in previsione di possibili effetti f uturi pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr.

Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass.27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355). Nelcaso in esame, l’atto impositivo è stato emanato nei confronti della societàper l'adempimento di obbligazioni tributarie a lei relative ed è statonotificato all'odierno ricorrente solo nella supposta qualità di am- ministratoredi fatto della stessa. 6.Quest’ultimo, pertanto, non ha alcun interesse in ordine alla legitti- mitàdell'atto impositivo, in quanto avente ad oggetto l'accertamento disituazioni giuridiche soggettive cui lo stesso è estraneo.

Infatti, un siffattointeresse non può individuarsi dall’esposizione dell'ammi nistra- tore a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alla società amministrata,attesa la diversità dei presupposti applicativi e l'assenza diun'efficacia - neanche riflessa - del giudicato che si forma sull'atto impositivorispetto al giudizi o vertente sulla responsabilità civile o am- ministrativadell'amministratore per gli atti posti in essere nell'esercizio dellefunzioni gestorie. 7.In ogni caso, si osserva che la eventuale nullità (o anche inesistenza) dellanotificazione del detto avviso di accertamento si presenta priva di rilevanza,in quanto, come riferito in controricorso (pagg.

2) e non con- testato, l’atto di contestazione è stato notificato anche al legale rap- presentantedella società, e a p.2 stessa del ricorso si afferma che tra- miteil legale rappresentante la società ha impugnato l'atto, così dimo- strandoinequivocabilmente di averne avuto piena conoscenza (cfr., in proposito,Cass. 28 ottobre 2015, n. 219 6 0, nonché Cass. 29 ottobre 2020n.23883). Per le suesposte considerazioni, pe rtanto, il ricorso non puòtrovare ingresso.

8. In conclusione, va data continuità al principio di diritto (cfr. Cass. Sez.5, Sentenza n.26702 del 12/09/2022, Rv. 665856 - 01) secondo il qualel’amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l’avvis o di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza legale della stessa spetta esclusivamente agli amministratori nominati a normadi legge, risultanti da documentazioni pubbliche, quali il registro delleimprese, e tenuto conto che, ai sensi dell’art.62 del d.P.R. n.600 del1973, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita,ai fini tributari, a coloro che ne hanno l’amministrazione di fattosolo ove non sia determinabile secondo la legge civile. 9.Alla declarator ia di inammissibilit à del ricorso segue il regolamento dellespese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre s pese prenotatea debito. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,sussistono i presuppo