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Ordinanza — n. 4928/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding excise duty refund deadline starting from final consumption declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4928/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Customs Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision denying an excise duty refund. The agency argued the two-year limitation period should start from the last annual declaration, while the taxpayer claimed it should start from when the credit was originally due. The court upheld the lower court's ruling, confirming that the limitation period runs from the final consumption declaration, thereby validating the taxpayer's timely claim.

Regesto Legislator

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Art. 14, Art. 56 TUA; In cases of excise duties on energy products, the two-year limitation period for claiming a refund of excess payments runs from the date of the final consumption declaration, not from the original accrual of the credit.

Parole chiave

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excise duty refund limitation period final consumption declaration tax credit accrual Customs Agency appeal detrazioni e rimborsi deduzione degli oneri permanenti restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 14 TUA
Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, l’istanza di rimborso del 04/04/2012 si giustificava in ragione della cessazione dell’attività della società nella Provincia di Monza e Brianza ed era stata rigettata per la ritenuta decadenza prevista dall’art. 14 del d.lgs.
Art. 56 TUA
Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
14 e 56 TUA, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 6, comma 3, d.l. 29 novembre 1988, n. 511
In proposito, va evidenziato che la disciplina della riscossione delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica è modellata su quella delle accise, espressamente richiamata dall’art. 6, comma 3, del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11813 del 18/06/2020
Cass. n. 19770 del 22/09/2020
Cass. n. 19770 del 22/09/2020; Cass.
Cass. n. 5808 del 03/03/2020
19770 del 22/09/2020; Cass. n. 5808 del 03/03/2020; Cass.
Cass. n. 27290 del 24/10/2019
5808 del 03/03/2020; Cass. n. 27290 del 24/10/2019; Cass.
Cass. n. 16261 del 18/06/2019
27290 del 24/10/2019; Cass. n. 16261 del 18/06/2019; Cass.
Cass. n. 9283 del 17/04/2013
16261 del 18/06/2019; Cass. n. 9283 del 17/04/2013).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28488/2018 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Estra Energie s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di Estra Elettricità s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell’avv. Rocco Agostino, che la rappresenta e difende unitamente all’avv.

Maurizio Logozzo giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2250/07/18, depositata il 17 maggio 2018. Oggetto: Tributi -Rimborso accise -Questioni. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 2250/07/18 del 17/05/2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 6695/21/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da Estra Elettricità s.p.a. (poi incorporata in Estra Energie s.r.l., di seguito Estra) avverso il diniego di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica maturate a seguito della dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2010. 1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, l’istanza di rimborso del 04/04/2012 si giustificava in ragione della cessazione dell’attività della società nella Provincia di Monza e Brianza ed era stata rigettata per la ritenuta decadenza prevista dall’art. 14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise -TUA). 1.2. La CTR rigettava l’appello proposto da ADM evidenziando che le modalità con le quali veniva riscosso il pagamento delle accise –e, quindi, anche delle addizionali provinciali – implicavano che la domanda di rimborso doveva essere proposta nel termine di due anni dall’ultima dichiarazione annuale a seguito della cessazione di attività, non potendo più Estra portare il credito in compensazione nella dichiarazione successiva.

Ne conseguiva la tempestività della istanza presentata dalla società contribuente.

2. Avverso la sentenza della CTR ADM proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. Estra resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il l’unico motivo di ricorso ADM deduce violazione degli artt. 14 e 56 TUA, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR illegittimamente ritenuto che il termine di decadenza biennale debba decorrere dall’ultima dichiarazione annuale (nella specie, presentata nel 2011), anche se il credito sia antecedentemente maturato. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Secondo l’ormai pacifico orientamento di questa Corte, dal quale non v’è ragione di discostarsi, «In tema di accise sui prodotti energetici, nel corso del rapporto:

a) il credito maturato per eccedenza dei versamenti non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni; b) è preclusa, fino alla chiusura del rapporto medesimo, la possibilità di ottenere il rimborso del credito stesso, sicché non può essere accolta la richiesta anticipata di rimborso; c) è consentito, senza che sia rilevabile o eccepibile alcuna decadenza, il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente. Allorché il rapporto sia definito, il credito maturato per eccedenza dei versamenti compiuti integra un indebito oggettivo, rispetto al quale la parte può chiedere il rimborso (o il trasferimento contabile del credito) con istanza da presentare entro il termine biennale di decadenza decorrente dall'ultima (e definitiva) dichiarazione di consumo» (Cass. n. 11813 del 18/06/2020; si vedano, altresì:

Cass. n. 19770 del 22/09/2020; Cass. n. 5808 del 03/03/2020; Cass. n. 27290 del 24/10/2019; Cass. n. 16261 del 18/06/2019; Cass. n. 9283 del 17/04/2013). 1.2.1. In proposito, va evidenziato che la disciplina della riscossione delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica è modellata su quella delle accise, espressamente richiamata dall’art. 6, comma 3, del d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. con modif. nella l. 27 gennaio 1989, n. 2. 1.3. Nel caso di specie, è pacifico che:

a) la società contribuente abbia cessato la propria attività nella Provincia di Monza e Brianza;

b) abbia presentato l’ultima dichiarazione annuale nel 2011 con riferimento all’anno 2010, anche se riguardante crediti formatisi precedentemente. 1.4. Correttamente, pertanto, la CTR ha ritenuto di fare decorrere il termine di decadenza dalla presentazione dell’ultima dichiarazione, a fronte della quale l’istanza di rimborso del 04/04/2012 è sicuramente tempestiva.

2. In conclusione, il ricorso va rigettato. 2.1. Poiché l’orientamento giurisprudenziale di cui si è dato atto si è consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta