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Ordinanza — n. 4888/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Customs Agency's appeal, quashing lower court ruling on bicycle parts anti-dumping duty exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4888/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Customs Agency's appeal against a regional tax commission decision, quashing the lower court's judgment. The lower court had rejected the agency's claim that importers of Chinese bicycle parts illegally benefited from a duty exemption without proper authorization. The court held that the absence of the required preventive authorization rendered the importation unauthorized, negating any good faith defense. Consequently, the original rulings by the importers were dismissed, and the case was decided on the merits in favor of the tax authority.

Regesto Legislator

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Art. 384 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 4 cod. proc. civ.: In customs duty exemptions for bicycle parts, the lack of preventive authorization renders the import unauthorized, precluding good faith defenses even if the tax authority acted actively.

Parole chiave

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customs duty exemption bicycle parts import anti-dumping regulation preventive authorization good faith defense tax appeal procedure Cassation quashing regimi di franchigia dai dazi all'importazione

Disposizioni normative citate

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Art. 384 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Reg. CE n. 88 del 1997
14 del Reg. CE n. 88 del 1997, presuppone la preventiva autorizzazione dell'ufficio doganale per il cui rilascio è prevista una procedura diversa a seconda del quantitativo oggetto dell'importazione.
Reg. CE n. 71/97/CE
Reg. CE n. 2474/93/CEE
art. 384 cod. proc. civ
Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2072 del 27/01/2017
267/08/18 del 28/02/2018 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) – adita in sede di rinvio in ragione della cassazione, ad opera di Cass. n. 2072 del 27/01/2017, della sentenza n.
Cass. n. 18922 del 17/07/2018
Tuttavia, se è superato il limite oggetto di autorizzazione, l'importazione deve considerarsi non autorizzata anche per la restante parte» (Cass. n. 18922 del 17/07/2018; si veda anche Cass.
Cass. n. 14582 del 06/06/2018
18922 del 17/07/2018; si veda anche Cass. n. 14582 del 06/06/2018).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27011/2018 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Cicli Francesco Moser s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Luciani n. 42, presso lo studio dell’avv. Lorenza Roberta Leone, che la rappresenta e difende unitamente all’avv.

Gregorio Leone giusta procura speciale a margine del controricorso, nonché all’avv. Gianmaria Frigo giusta procura speciale a margine della memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.; e contro DSV s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv. Claudio Lucisano, che la rappresenta e difende Oggetto: Tributi -Rimborso accise -Questioni. unitamente all’avv. Giovanni Scarpa giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 267/08/18, depositata il 28 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 267/08/18 del 28/02/2018 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) – adita in sede di rinvio in ragione della cassazione, ad opera di Cass. n. 2072 del 27/01/2017, della sentenza n. 120/15/11 della CTR – rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 1175/05/17 della Commissione tributaria provinciale di Verona (di seguito CTP), la quale aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da Cicli Francesco Moser s.r.l. in liquidazione (di seguito CFM) e da Saima Avandero s.p.a. (oggi DSV s.p.a., di seguito DSV) avverso l’avviso di accertamento e rettifica doganale con il quale veniva recuperato, sia nei confronti dell’importatore che nei confronti del suo rappresentante indiretto, il dazio antidumping non corrisposto all’atto dell’importazione di prodotti di origine cinese. 1.1.

Come si evince dagli atti di causa, l’accertamento era fondato sulla circostanza che CFM e DSV, che aveva presentato la merce in dogana (parti di bicicletta – telai e forcelle – provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese), avevano illegittimamente fruito del trattamento daziario favorevole previsto dal Regolamento n. 88/97/CE della Commissione del 20 gennaio 1997, che prevedeva una esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette di origine cinese (nei limiti di un quantitativo mensile di trecento unità) dall'estensione, in forza del Regolamento n. 71/97/CE del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal Regolamento n. 2474/93/CEE: l'illegittimità della fruizione dipendeva dal fatto che l'importazione era avvenuta senza che le parti private fossero in possesso dell'autorizzazione alla destinazione particolare rilasciata dalla Dogana competente, come previsto dall'art.14 del Regolamento n. 88/97/CE. 1.2.

La CTR rigettava l’appello proposto da ADM evidenziando che:

a) era applicabile l’art. 220 del Regolamento 92/2913/CEE del Consiglio del 12 ottobre 1992 (cd. Codice doganale comunitario - CDC) in quanto il comportamento attivo dell’Amministrazione doganale poteva riscontrarsi nel non avere mai effettuato contestazioni in sede di controllo, essendo irrilevante l’impossibilità del sistema informatico di intercettare l’assenza dell’autorizzazione particolare;

b) si poteva ammettere che la buona fede fosse maturata nel tempo;

c) non erano state rispettate tutte le disposizioni doganali, con particolare riferimento all’autorizzazione di cui all’art. 291 CDC.

2. Avverso la sentenza della CTR ADM proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. CFM e DSV resistevano con controricorso e depositavano memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso proposta da CFM e DSV, anche con la memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ., atteso che, da un lato, risulta il deposito della copia conforme della sentenza impugnata e, dall’altro, il ricorso proposto è pienamente autosufficiente.

2. Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere il giudice di rinvio rispettato i principi espressi da Cass. n. 2072 del 2017. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di tributi doganali per l'importazione di parti essenziali di biciclette, il regime di esenzione dal dazio "antidumping", ex art. 14 del Reg. CE n. 88 del 1997, presuppone la preventiva autorizzazione dell'ufficio doganale per il cui rilascio è prevista una procedura diversa a seconda del quantitativo oggetto dell'importazione.

Tuttavia, se è superato il limite oggetto di autorizzazione, l'importazione deve considerarsi non autorizzata anche per la restante parte» (Cass. n. 18922 del 17/07/2018; si veda anche Cass. n. 14582 del 06/06/2018). 2.3. Nel caso di specie, laCTR ha affermato con chiarezza che tale preventiva autorizzazione manca, ma ha ritenuto che detta circostanza sia irrilevante in presenza degli altri elementi indicati da Cass. n. 2072 del 2017 per la validità dell’importazione con esenzione dal dazio antidumping. 2.4. Di qui l’errore del giudice del rinvio, che non ha tenuto conto della circostanza, peraltro evidenziata anche in sede di cassazione della sentenza di appello, che in sede di importazione non siano state rispettate dalle società contribuenti tutte le formalità previste, mancando l’autorizzazione preventiva dell’ufficio doganale competente. 2.4.1.

In assenza di detta autorizzazione, l’esenzione daziaria non può essere concessa, anche perché non può nemmeno configurarsi la buona fede dell’importatore e del suo rappresentante indiretto, pur in presenza di un comportamento dell’Amministrazione finanziaria che è stato ritenuto attivo dalla CTR.

3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto degli originari ricorsi dei contribuenti. 3.1. La particolare natura delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese relative all’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricor