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Ordinanza — n. 4874/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal; OMI value differences alone insufficient for tax assessment without additional evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4874/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision. The authority argued that discrepancies between declared sale prices and Official Market Index (OMI) values justified a tax assessment, but the court held this presumption is insufficient. The court ruled that such assessments require additional serious, precise, and concordant indicatory elements beyond mere OMI comparisons.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code; Art. 24, para. 5 of Law no. 88/2009: In business income verification, tax assessments based on property sales cannot rely solely on the difference between declared prices and OMI values; they require additional serious, precise, and concordant indicatory elements.

Parole chiave

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tax assessment Official Market Index presumption of value indiciatory elements business income tax authority appeal civil procedure code stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code
546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 24, para. 5 of Law no. 88/2009
600 del 1973 ad opera dell’art. 24, comma 5, della l.
Art. 39 of D.P.R. no. 600/1973
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 39, primo comma, lett.
art. 2697 cod. civ
633 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9474 del 12/04/2017
Cass. n. 2155 del 25/01/2019
Cass. n. 2155 del 25/01/2019; Cass.
Cass. n. 24550 del 04/11/2020
2155 del 25/01/2019; Cass. n. 24550 del 04/11/2020; Cass.
Cass. n. 16957 del 16/06/2021
24550 del 04/11/2020; Cass. n. 16957 del 16/06/2021).
Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022
Cass. n. 12481 del 19/04/2022
Cass. n. 12481 del 19/04/2022).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11374/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Ecogim Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Galasso Nicolae Galasso Giuseppe , elettivamente domiciliati in Isernia, corso Risorgimento n. 193, presso lo studio dell’avv. Anna Scafati, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

–controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 116/02/16, depositata l’1 marzo 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Accertamento maggior valore -Valori OMI - Sufficienza -Esclusione. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 116/02/16 del 01/03/2016 la Commissione tributaria regionale del Molise (di seguito CTR) rigettava l’appello principale dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e accoglieva l’appello incidentale proposto da Ecogim Immobiliare s.r.l. (di seguito, Ecogim) e dai soci Giuseppe e Nicola Galasso avverso la sentenza n. 148/01/10 della Commissione tributaria provinciale di Isernia (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente e dai soci avverso tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, l’uno emesso nei confronti di Ecogim per IRES, IRAP e IVA e gli altri nei confronti dei singoli soci per IRPEF in ragione delle quote di partecipazione nella società. 1.1.

La CTR rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale proposto da società e soci evidenziando che la differenza tra i valori dichiarati e i valori OMI costituisce una presunzione semplice concernente il maggior valore del bene venduto, inidonea di per sé a giustificare l’accertamento, non integrando una presunzione grave, precisa e concordante.

2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. La società contribuente e i soci resistevano con separati controricorsi e depositavano memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che nell’intestazione dei controricorsi depositati da società e soci (analoga all’intestazione della memoria successivamente depositata) si fa riferimento ad una «procura alle liti come in atti», procura che non viene allegata al ricorso né depositata nel fascicolo di parte relativo al presente giudizio. 1.1. Ne deriva l’inammissibilità dei controricorsi di società e soci, nonché della memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ., comunque depositata oltre i termini di legge.

2. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR indicato i motivi per i quali è stato accolto l’appello incidentale dei contribuenti. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di considerare che i valori OMI, nell’ambito di un legittimo accertamento analitico-induttivo, possono assurgere a presunzioni gravi, precise e concordanti ove corroborate da ulteriori elementi presuntivi, indicati dall’Ufficio, con conseguente inversione dell’onere della prova.

3. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, vanno disattesi. 3.1. La decisione della CTR si fonda essenzialmente sulla circostanza per la quale la rettifica dei ricavi della società relativa a tutti gli anni d’imposta sarebbe avvenuta tenendo conto della differenza tra il valore dichiarato negli atti di vendita degli immobili e i valori dei medesimi immobili indicati dall’OMI, senza l’indicazione di ulteriori elementi indiziari. 3.2. Orbene, indipendentemente da una specifica motivazione al riguardo, la ratio decidendi è senz’altro idonea, oltre che a rigettare l’appello principale dell’Ufficio, anche ad accogliere l’appello di Ecogim e soci, i quali hanno sottolineato che, anche con riferimento all’anno d’imposta 2006, l’Ufficio ha determinato il valore delle vendite sulla base del semplice riferimento ai valori OMI. 3.3.

Al di là della sua imperfezione formale, pertanto, la sentenza di appello resiste alla censura proposta con il primo motivo. 3.4. Quanto al secondo rilievo, costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello per il quale «in tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legalerelativa (introdotta dall’art. 35, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”), l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti» (così Cass. n. 9474 del 12/04/2017; conf.

Cass. n. 2155 del 25/01/2019; Cass. n. 24550 del 04/11/2020; Cass. n. 16957 del 16/06/2021). 3.5. Nel caso di specie, la CTR, affermando che l’unico elemento indiziario fornito dall’Ufficio ai fini della determinazione della differenza tra prezzo di vendita dichiarato e accertato è costituito dai valori OMI, si è, quindi, pienamente conformata al superiore orientamento giurisprudenziale. 3.6. AE deduce, peraltro, che l’avviso di accertamento è legittimamente fondato su ulteriori elementi presuntivi, ma si limita a riassumere l’avviso senza allegarlo e senza fornire alcun elemento utile al suo reperimento, così difettando il motivo della necessaria specificità (Cass.

S.U. n. 8950 del 18/03/2022; conf. Cass. n. 12481 del 19/04/2022). 3.6.1. Invero, l’avviso di accertamento allegato al fascicolo di parte e al quale si fa riferimento in ricorso riguarda uno dei soci e non contiene l’indicazione degli elementi indiziari sui quali l’atto impositivo è fondato, facendosi rinvio per relationem all’accertamento nei confronti della società (quest’ultimo non allegato).

4. In conclusione, il ricorso va rigettato. 4.1. Nulla per le spese in ragion