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Ordinanza — n. 4856/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows sponsorization deduction appeal but dismisses new statute of limitations and motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4856/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeals regarding the statute of limitations and procedural defects in the lower court's decision. While rejecting these claims as inadmissible or unfounded, the court found the lower tribunal erred in denying the deduction for sponsorization costs. The decision was reversed on the sponsorization issue because the lower court failed to apply the established qualitative standard for deductibility.

Regesto Legislator

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Art. 43 comma 3 DPR 600/1973; Art. 53, 36, 61 D.Lgs 546/1992; In tax proceedings, the statute of limitations defense must be raised by the taxpayer and cannot be raised ex officio, while sponsorization costs are deductible if they offer a qualitative potential benefit to the business activity.

Parole chiave

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tax statute of limitations sponsorization cost deduction tax appeal procedure qualitative inerenza tax court cassation deductibility standard tax appeal admissibility deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 43 comma 3 DPR 600/1973
Art. 57 DPR 633/1972
Art. 3 legge 212/2000
Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, nn.
Art. 53 D.Lgs 546/1992
Art. 36 D.Lgs 546/1992
Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, nn.
Art. 61 D.Lgs 546/1992
Art. 109 DPR 917/1986
civ.- la ricorrente denuncia la vio lazione/falsa applicazione dell’art. 109, dPR 917/1986, poiché la CTR ha affermato la non inerenza dei costi di sponsorizzazione oggetto della ripresa fiscale.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 24074 del 03/10/2018
Sez. 5, Sentenza n. 13126 del 24/06/2016
650700 - 01) e «Nel processo tributario, la nullità dell'avviso di accertamento non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del giudizio» (Sez. 5, Sentenza n. 13126 del 24/06/2016).
Sez. U civ., 8053/2014
Cass., Sez. U civ., 8053/2014).
Sez. 5, Ordinanza n. 30024 del 26/10/2021
Sez. 5, Sentenza n. 11324 del 07/04/2022
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4597/2016 R.G. proposto da Eudia srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Dio, con domicilio eletto in Roma, via Tuscolana n. 220 presso lo studio dell’avv. Paolo Totarelli –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –resistente – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia n. 3926/64/15, depositata il 15 settembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l’appello proposto da Eudia srl avverso la sentenza n. 73/10/13 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006. La CTR osservava in particolare: -che l'eccezione di invalidità dell'atto impositivo impugnato per decorso del termine decadenziale era inammissibile, perché nuova; -che la ripresa per costo di sponsorizzazione era fondata, mancando la prova dell'inerenza di tale onere; -che ugualmente doveva considerarsi circa la ripresa per ammortamento licenze, brevetti e marchi.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 43, comma 3, dPR 600/1973, 57, dPR 633/1972, 3, legge 212/2000, e di vizio motivazionale, poiché la CTR ha respinto, in quanto nuova, la sua eccezione di decadenza dell'agenzia fiscale. dal potere di emettere l'avviso di accertamento impugnato.

La censura per vizio motivazionale è inammissibile, vertendosi in un caso di "doppia conforme" (art. 348 ter, cod. proc. civ.). La censura di violazione/falsa applicazione degli artt. 43, comma 3, dPR 600/1973, 57, dPR 633/1972, 3, legge 212/2000 è invece infondata. Pacifico che si tratta di un'eccezione proposta soltanto nel grado di appello, la sentenza impugnata sul punto risulta del tutta corretta, essendo pienamente conforme ai principi di diritto secondo i quali «Nel processo tributario la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere impositivo, in quanto stabilita a favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, configura un'eccezione in senso stretto che deve essere necessariamente sollevata dallo stesso e non integra, pertanto, una circostanza rilevabile d'ufficio dal giudice» (tra le molte, v.

Sez. 5- , Ordinanza n. 24074 del 03/10/2018, Rv. 650700 - 01) e «Nel processo tributario, la nullità dell'avviso di accertamento non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del giudizio» (Sez. 5, Sentenza n. 13126 del 24/06/2016). Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ.- la ricorrente l m la violazione/falsa applicazione degli artt. 53, 36, 61, d.lgs 546/1992 e vizio motivazionale, poiché la CTR ha omesso di pronunciarsi su tutte le questioni di fatto e di diritto devolutele con la proposizione del suo gravame, anche con riferimento alle lamentele oggetto del ricorso introduttivo della lite.

La censura è inammissibile e comunque infondata. La critica attinente il vizio motivazionale è preclusa per la ragione giuridica processuale di cui si è detto in relazione al primo mezzo. La censura diviolazione di legge è invece inmmissibile per difetto di autosufficienza, non essendo trascritte le parti dell'atto di appello sulle quali asseritamente manca la risposta della CTR lombarda. In ogni caso dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata non emerge un vizio motivazionale assoluto in quanto la stessa si pone ben oltre il c.d. "minimo costituzionale" (cfr.

Cass., Sez. U civ., 8053/2014). Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la vio lazione/falsa applicazione dell’art. 109, dPR 917/1986, poiché la CTR ha affermato la non inerenza dei costi di sponsorizzazione oggetto della ripresa fiscale. La censura è fondata. Va ribadito che «I costi di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all'attività stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità, vantaggio o potenziale incremento per l'attività medesima» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 30024 del 26/10/2021, Rv. 662780 - 01) e che « In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'inerenza dei costi di sponsorizzazione rispetto all'attività di impresa va intesa in senso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l'attività imprenditoriale, e non in senso meramente quantitativo, come utilità, concreto vantaggio o futuro incremento della stessa» (Sez. 5- , Sentenza n. 11324 del 07/04/2022, Rv. 664291 - 01) .

La pronuncia del giudice tributario di appello è chiaramente distonica rispetto a tali ormai consolidati arresti giurisprudenziali, essendosi limitato a considerare l'entità (giudicata non proporzionata) dell'esborso in contestazione e la relazione tra lo stesso e l'oggetto dell'attività (sub-committenza) della società contribuente, non essendosi di contro valorizzato il profilo "qualitativo" dei costi in questione. In conclusione, accolto il terzo motivo del ricorso, rigettati il primo ed il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo ed il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lom