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Ordinanza — n. 4825/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling that financial management alone does not constitute commercial activity for tax exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4825/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that granted a tax exemption on capital gains. The commission had ruled that a holding company's passive financial management of funds constituted 'commercial activity' under tax law. The court rejected this, stating that merely coordinating financial means without direct operational involvement fails to meet the statutory requirement for commercial activity.

Regesto Legislator

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Art. 87, comma 1, lett. d), t.u.i.r.; Art. 55 t.u.i.r.; Art. 2729 cod. civ.: The tax exemption for capital gains on share transfers requires the participated company to effectively carry out commercial business; mere financial management or coordination of capital does not suffice to satisfy the commercial activity requirement.

Parole chiave

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tax exemption capital gains commercial activity requirement financial management passive holding company structure tax evasion prevention t.u.i.r. article 87 Cassation cassation imposizione di un gruppo di società

Disposizioni normative citate

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Art. 87, comma 1, lett. d), t.u.i.r.
(in qualità di consolidata) l'omessa tassazione di proventi di partecipazione per C 12.594.293,00, ritenendo, nella specie, non applicabile il regime di esenzione di cui all'art. 87, comma 1, lett. d), t.u.i.r. per effetto della cessione della partecipazione detenuta dalla predetta società nella Aldo 2001 s.r.l.
Art. 55 t.u.i.r.
Art. 2729 cod. civ.
87 e 55 t.u.i.r., nonché dell'art. 2729 cod. civ. Osserva la ricorrente che l'art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.
art. 2729 cod. civ
87 e 55 t.u.i.r., nonché dell'art. 2729 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12138 del 2019
Cass. n. 12138 del 2019), la ratio sottesa alla disposizione di cui all'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro GRUPPO BONIFACI S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, presso lo studio dell'Avv. Maria Assunta Coluccia, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2702/28/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 30 aprile 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito;

Rilevato che: Con avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 l'Agenzia delle entrate accertava nei confronti della Gruppo Bonifaci S.p.A. (in qualità di consolidata) l'omessa tassazione di proventi di partecipazione per C 12.594.293,00, ritenendo, nella specie, non applicabile il regime di esenzione di cui all'art. 87, comma 1, lett. d), t.u.i.r. per effetto della cessione della partecipazione detenuta dalla predetta società nella Aldo 2001 s.r.l. Contro tale atto impositivo la Gruppo Bonifaci S.p.A. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che lo accoglieva.

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Osservava, in particolare, la CTR che per fruire del regime di esenzione ai sensi all'art. 87, comma 1, lett. d), t.u.i.r., l'attività commerciale può essere esercitata «anche con il solo impiego di mezzi finanziari ed il loro utilizzo e coordinamento per fini produttivi», ritenendo quindi che «la Aldo 2001 aveva tutti i requisiti per cui la plusvalenza della cessione effettuata dal Gruppo Bonifaci è esente dall'IRES».

Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Si è costituita con controricorso la Gruppo Bonifaci s.r.l. (già Gruppo Bonifaci S.p.A.). Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 55 t.u.i.r., nonché dell'art. 2729 cod. civ. Osserva la ricorrente che l'art. 87, comma 1, lett. d), t.u.i.r., nel delineare il campo di applicazione del regime di esenzione, prevede il c.d. "requisito della commercialità", ovvero che la società partecipata ( debba "effettivamente" svolgere un'attività di impresa commerciale, secondo la definizione dell'art. 55 t.u.i.r.; il beneficio dell'esenzione è pertanto contemplato nei soli casi in cui l'aggregazione societaria risponda ad un interesse economico effettivo e non nei casi nei quali la partecipazione è mero strumento di investimento. Sostiene quindi che la sentenza impugnata è censurabile per avere erroneamente ritenuto la sufficienza, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, di un'attività anche solo di tipo finanziario, priva di una reale struttura produttiva.

2. La censura - nella quale sono contenuti tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia - è fondata. L'art. 87, comma 1, lett. d), t.u.i.r., nella formulazione applicabile ratione temporis, stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti: esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55.

Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. La CTR, rilevato la Aldo 2001 s.r.I., società partecipata per la quota dell'85% dalla Gruppo Bonifaci S.p.A., aveva acquistato un terreno in Roma sul quale aveva realizzato un fabbricato, ha ritenuto r\ che la plusvalenza realizzata dal Gruppo Bonifaci S.p.A. mediante cessione della partecipazione di quest'ultima nella Aldo 2011 s.r.l. usufruiva della esenzione d'imposta, poiché quest'ultima era una vera società di costruzioni che svolgeva una effettiva attività d'impresa commerciale, attività che può essere ravvisata anche in capo a colui che si limita esclusivamente all'impiego di mezzi finanziari gestendo un proprio capitale con fini produttivi.

Tanto premesso, va rammentato che secondo l'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 12138 del 2019), la ratio sottesa alla disposizione di cui all'art. 87, comma 1, lett. d), t.u.i.r. è quella di concedere il beneficio dell'esenzione da imposta delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni purché la società partecipata svolga effettivamente ed in concreto attività commerciale. La finalità dell'istituto è quella di favorire la circolazione, sotto forma di partecipazioni, di complessi patrimoniali che abbiano natura di vere e proprie aziende funzionali all'esercizio di attività di impresa, dotate di una capacità, anche potenziale, al concreto svolgimento di un'attività produttiva.

La norma in parola va dunque interpretata nel senso che si vuole disincentivare la costituzione di società-contenitore, da utilizzare per trasferire singoli cespiti immobiliari plusvalenti, sfruttando l'esenzione prevista per le plusvalenze relative alle partecipazioni. La sentenza impugnata, affermando che è impresa commerciale ai fini dell'esenzione di cui all'art. 87, comma 1, lett. d), t.u.i.r. anche la società che si limiti ad utilizzare e coordinare mezzi finanziari per fini produttivi, si è posta in palese contrasto con i principi innanzi richiamati.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Ro