Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by taxpayer's voluntary settlement of tax debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer voluntarily settled the tax debt under a simplified procedure. Selex Sistemi Integrati S.p.a. had filed a cession of the tax debt, and the tax authority subsequently adhered to the request for simplified settlement. The Court ruled that the taxpayer's act of adhering to the settlement constitutes an unequivocal renunciation of the pending litigation, thereby terminating the legal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; d.l. n. 193 del 2016, art. 6: The voluntary settlement of tax debts by the taxpayer through a simplified procedure extinguishes the litigation due to the cessation of the subject matter of the dispute, as the taxpayer's adherence to the settlement implies a clear renunciation of the pending appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5501/2016R.G. proposto da Selex Sistemi Integrati S.p.a., in liquidazione, in persona dei suoi liquidatori,con domicilio eletto in Roma, via di Villa Patrizin. 13, presso lo studio dell’avvocato prof. Andrea Gemma che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 4490/VI/15, depositata il 5 agosto 2015, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022,dal Consigliere dott.
Liberato Paolitto. Irap Accertamento Rilevato che: 1. –Selex Sistemi Integrati S.p.a., sulla base di sette motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 4490/VI/15, depositata il 5 agosto 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha integralmente riformato la pronuncia di prime cure che, per suo conto, aveva annullato un avviso di accertamento emesso, relativamente al periodo di imposta 2007, per il recupero a tassazione, a fini Irap, di costi indeducibili; -resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Considerato che: 1. –in via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, in relazione alla definizione agevolata del carico iscritto a ruolo ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016; - in allegato a detta memoria è stata, quindi, prodotta la documentazione relativa, rispettivamente, alla richiesta di definizione agevolata, alla comunicazione dell’agente della riscossione (recante la determinazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione) ed al pagamento eseguito in unica soluzione; - acquisite informazioni scritte, con ordinanza interlocutoria resa all’udienza del 16 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha aderito all’istanza di parte ricorrente, dando atto della intervenuta definizione agevolata; 2. - la definizione agevolata dei crediti tributari iscritt i a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021;
Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); - si è, in particolare, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967;
Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); 3. -le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, c. 3, cit.), mentre non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le sp