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Ordinanza — n. 4648/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows tax appeal by ruling that new law requires more than registered value for inductive income proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4648/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy allowed Claudia Castellani's cassation appeal against a regional tax commission's rejection of her husband's income tax appeal. The lower court had accepted the tax authority's inductive assessment of unreported capital gains based solely on the value agreed upon during the registration tax filing. The court ruled this approach violated a new interpretative law requiring additional specific evidence beyond the registered value to prove higher gains. Consequently, the lower decision was quashed and remanded for a new factual assessment under the updated legal standards.

Regesto Legislator

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Art. 68 DPR n. 917/1986; Art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015: The financial administration cannot determine inductive capital gains solely on the value declared or defined for registration tax purposes; it must identify further specific and concordant indicators supporting a higher price, with the burden of proof resting on the taxpayer to refute these indicators.

Parole chiave

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inductive income assessment capital gains tax registration tax value burden of proof reversal retroactive interpretation tax appeal cassation property alienation valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ.
Considerato che: 1.Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione dell’art.
Art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ.
2.Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo il secondo, con il quale si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., l ’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.
Art. 68 DPR n. 917 del 1986
civ., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 68 (già 82) del d.P.R.
Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015
Infatti « In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass.08/05/2019, n. 12131
Cass. 13/02/2019, n. 4209
Cass. 13/02/2019, n. 4209; Cass.18/04/2018, n.
Cass.18/04/2018, n. 9513
4209; Cass.18/04/2018, n. 9513).
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Testo completo

seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13718/2014R.G. proposto da: CASTELLANI CLAUDIA, n.q. di procuratore generale del padre CASTELLANI DOMENICO, difesa e rappresentata per procura speciale in atti da gli Avv. ti Marco Fornaciari e Gianluca Mancini, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio, n.26; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

–controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 22/02/13, depositata il 19 aprile 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 202 3 dal Consigliere dott. Michele Cataldi; PLUSVALENZA- ACCERTAMENTO INDUTTIVO - IMPOSTA DI REGISTRORilevato che: 1.Castellani Claudia , n.q. di procuratore generale del padre Castellani Domenico, ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell ’Emilia - Romagna ha rigettato l’ appello dello stesso Castellani Domenico avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, che aveva rigettato il ricorso del medesim o contribuente contro l’avviso d’accertamento, relativo all’anno d’imposta20 02, che gli attribu ì, ai fini Irpef, il maggior reddito derivante da plusvalenze non dichiarate e conseguite dall’alienazione di un appezzamento di terreno edificabile( del quale il Castellani era comproprietario insieme alla moglie), ad una s.a.s., della quale gli stessiconiugi erano soci.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Parte ricorrente ha prodotto memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 68 (già 82) del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere la CTR (come già la CTP) ritenuto legittimo fondare l’accertamento induttivo del reddito da plusvalenza basandosi sul valore del fondo alienato, così come concordato tra il contribuente e l’amministrazione nell’ accertamento per adesione,perfezionatosi ai fini dell’imposta di registro sull’atto di alienazione, ed attribuendo al medesimo contribuente l’onere di fornire la prova contraria rispetto all’importato così definito.

Il motivo è ammissibile e fondato, in ragione dello ius superveniens, avente natura di norma interpretativa e quindi applicabile retroattivamente, seguito alla sentenza impugnata ed alla proposizione del ricorso. Infatti « In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.» (Cass.08/05/2019, n. 12131.

Nello stesso senso cfr. Cass. 13/02/2019, n. 4209; Cass.18/04/2018, n. 9513). Non è in linea con la disposizione sopravvenuta la decisione impugnata, che si fonda sull’unica ratio decidendi relativa al valore del fondo già determinato e definito ai fini dell’imposta di registro,ed esclusivamente da tale dato fa quindi derivare l’onere di prova contraria in capo al contribuente. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice d’appello affinché, secondo i principi già esposti, provveda agli accertamenti in fatto resi necessari dalla sopravvenuta disposizione normativa. 2.Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo il secondo, con il quale si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., l ’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiara to assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,