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Ordinanza — n. 4644/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding income assessment and burden of proof for loan origin. The court rejects the taxpayer's claims. The court dismisses the appeal due to failure to prove loan origin and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4644/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment based on the 'income meter' system. The taxpayer argued that a documented loan from his partner justified the purchase of a property, but the court found the evidence insufficient to rebut the presumption of undisclosed income. The court further dismissed a procedural claim regarding the lack of a ruling on asset compatibility, deeming it inadmissible due to lack of specific timing and formulation details.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 38 D.P.R. 600/1973; Art. 2697 c.c.: The taxpayer bears the burden of proving the origin of funds used for asset acquisition; failure to provide specific evidence regarding a loan's purpose or timing renders the presumption of undisclosed income valid, and procedural defects in contesting specific judicial findings lead to inadmissibility.

Parole chiave

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income meter system burden of proof loan origin tax assessment appeal procedural inadmissibility asset compatibility presumption of income reddito ipotetico

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 38 D.P.R. 600/1973
civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 38 del Dpr n.
Art. 2697 c.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a tit
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Iannucci Tonino, rappresentato e difeso, giusta procura stesa su foglio allegato al ricorso, dall’Avv. Elio Blasio, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, al largo Messico n. 3 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 734, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione staccata di Latina, l’11.11.2013, e pubblicata il 28.11.2013; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Irpef 2008- Redditometro -Reddito esente - Invocato prestito ricevuto -Oneri probatori - Pretesa pronuncia circa la capienza del reddito in relazione ad alcuni beni.

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Iannucci Tonino l’avviso di accertamento n. TKF011502457/2011, con il quale accertava, a seguito di analisi dei dati estratti dall’anagrafe tributaria ed in applicazione delle regole dell’accertamento sintetico (cd. redditometro), un maggior reddito ai fini Irpef in riferimento all’anno 2008, conseguendone una maggiore imposizione nella misura di Euro 13.569,00, oltre accessori (ric., p. 2). In particolare, i beni patrimoniali presi in considerazione dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di Tonino Iannucci erano due autovetture, tra cui una BMW, ed un acquisto immobiliare in Terracina, stipulato il 31.3.2008 per l’importo di Euro 185.000,00, il cui onere era stato ripartito per quote annuali.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, sostenendo di aver dimostrato la legittima provenienza dei fondi utilizzati per effettuare l’acquisto immobiliare, con particolare riferimento al prestito di Euro 50.000,00 ricevuto dalla propria compagna, erogato mediante strumento finanziario tracciabile e documentato. La CTP riteneva infondato il ricorso introdotto dal contribuente, e pertanto lo rigettava.

3. Tonino Iannucci spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, rinnovando le proprie censure. Il giudice del gravame respingeva il ricorso del contribuente, e confermava la pronuncia del giudice di primo grado.

4. La decisione assunta dalla CTR è stata impugnata per cassazione dal contribuente, affidandosi a due strumenti di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 38 del Dpr n. 600 del 1973, nonché dell’art.2697 cod. civ., per avere la CTR errato nell’applicazione delle regole dell’accertamento sintetico, perché alle prove presuntive allegate dall’Amministrazione finanziaria il contribuente ha del pari opposto le proprie prove, che non sono state però valorizzate dal giudicante.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto invocando il disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente dichiara di contestare, in via subordinata, la omessa pronuncia della CTR sulla domanda di dichiarare “la compatibilità del reddito del Contribuente con le spese inerenti le due autovetture” (ric., p. 13).

3. Mediante il primo mezzo di impugnazione il contribuente lamenta l’erronea applicazione delle regole del redditometro, per non avere il giudice dell’appello tenuto conto delle prove da lui offerte per contrastare le presunzioni allegate dall’Amministrazione finanziaria. Pare opportuno ricordare che la controversia tra le parti si incentra pacificamente, in questa sede, sulla somma di Euro 50.000,00, che l’Amministrazione finanziaria contesta sia stata sottratta all’imposizione da parte del contribuente. Quest’ultimo sostiene che si tratta di un prestito, concessogli dalla propria compagna di vita, erogato mediante assegno bancario, strumento tracciabile, e destinato a finanziare l’acquisto dell’immobile di cui si è detto.

Lamenta il ricorrente che “la CTR ha legittimato un’irragionevole asimmetria probatoria … ha escluso qualsivoglia rilevanza della prova documentale analitica offerta dalla difesa … in presenza addirittura della prova certa di un nesso eziologico tra provvista e spesa per incremento patrimoniale” (ric., p. 6 ss.). 3.1. In proposito la CTR ha ricordato come già la CTP avesse osservato che il contribuente non era stato in grado di giustificare l’importo di Euro 50.000,00 proveniente dalla compagna Costa Laura. Quindi ha aggiunto che “in questa fase di appello il contribuente non ha fornito alcun elemento contrario e probatorio che possa comportare una riforma della sentenza impugnata.

Infatti si è limitato a ribadire di aver fornito copia dell’assegno emesso dalla Signora Costa … ma non ha dimostrato con elementi precisi e concordanti che l’assegno era destinato all’acquisto dell’immobile attraverso prove documentali bancarie di varia natura … l’assegno è mancante di causa ed essendo stato emesso in data successiva al rogito (31.3.2008), pertanto, non ha dimostrato l’esatta destinazione … le fonti di reddito del Iannucci hanno varia provenienza”, essendo socio di più società, e “tali attività sono gestite insieme alla signora Costa, si deve ritenere che tale assegno aveva un’altra provenienza e comunque non era destinato all’acquisto dell’immobile … i redditi dichiarati dalla Costa erano di bassa elevatura … l’importo corrisposto al Iannucci era incompatibile con le cifre e gli importi dichiarati nella dichiarazione dei redditi …” (sent.

CTR, p. 2). 3.2. La motivazione fornita dalla CTR appare adeguata ed esaustiva. A fronte delle presunzioni allegate dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente è stato in grado di indicare soltanto incerte circostanze, non idonee a contrastare quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate. La stipula del contratto di acquisto dell’immobile è stato rogato, con pagamento contestuale, prima dell’emissione dell’assegno della Costa, e lo Iannucci doveva già disporre di diversa provvista, di cui non ha provato la provenienza. L’assegno è un titolo astratto che nulla prova circa la causa delversamento, ed il contribuente non è stato in grado di provarla con altro mezzo.

I rapporti economici tra lo Iannucci e la Costa sono molteplici, e non risulta provato a quale di essi l’assegno debba riferirsi. 3.3. Il contribuente non si confronta con la decisione adottata dai giudici di entrambi i gradi di merito, non ne contrasta il fondamento, non chiarisce in qual modo avrebbe assicurato la prova che una somma ricevuta in prestito dovrebbe essere stata fornita per procedere ad un acquisto immobiliare che, però, era già stato effettuato e pagato. Il contribuente si limita a ripetere la propria prospettazione dei fatti di causa, ma non replica ai diversi argomenti proposti dal giudice dell’appello per ritenere che egli nulla sia stato in grado di dimostrare per vincere le presunzioni allegate dall’Amministrazione finanziaria.

Il primo motivo di ricorso risulta perciò infondato, e deve essere respinto.

4. Mediante il suo secondo mezzo di ricorso, il contribuente critica la nullità della decisione adottata dalla CTR per non aver pronunciato sulla domanda relativa alla dichiarazione di compatibilità del proprio reddito con il possesso di due autovetture, invocando anche la non contestazione del dato da parte dell’Amministrazione finanziaria. 4.1. Il motivo di ricorso si appalesa inammissibile, perché il ricorrente non ha cura di indicare quando abbia proposto la domanda appena riassunta, e come l’abbia diligentemente coltivata, provvedendo anche a riportare, almeno in sintesi, con quali formule abbia espresso le sue doglianze, in modo da consentire a questa Corte l’esercizio del controllo che le compete circa la tempestività e congruità delle contestazioni proposte dalle parti, prima ancora di procedere a valutarne la decisività. 4.1.1.

Il motivo di ricorso è comunque pure infondato. L’accertamento sintetico del reddito opera calcolandosi lo stesso sul fondamento di parametri indicati dalla legge, e confrontandosi il valore stimato con il reddito dichiarato dal contribuente. Non è previsto il calcolo della compatibilità del reddito dichiarato con il possesso di (solo) alcuni beni tra quelli individuati, e le spese necessarie per il loro mantenimento. Anche il secondo strumento di impugnazione introdotto da Iannucci Tonino deve quindi essere respinto, ed il suo ricorso deve pertanto essere rigettato.

5. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontati e del valore della causa. 5.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte,

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto da Iannucci Tonino, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a tit