Cassation court dismisses VAT appeal regarding material error in invoices for partially non-existent operations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject VAT assessments. The agency argued that the taxpayer's use of credit notes for invoices related to partially non-existent operations constituted a material error. The court ruled that the lower court correctly identified the operations as effectively performed, rendering the taxpayer's subsequent corrections a voluntary material error rather than a non-voluntary one.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21, comma 7 e 26 del DPR n. 633 del 1972; In VAT assessments, corrections via credit notes for invoices linked to partially non-existent operations constitute a voluntary material error if the underlying operations were effectively performed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27215-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro LOGISTICA SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 755/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 09/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla LOGISTICA SERVIZI S . R . L . IN LIQUIDAZIONE tre avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente agli anni di imposta 2006-2008, conseguenti alla contestata emissione, da parte della contribuente, di fatture per operazioni parzialmente inesistenti; che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Taranto che, con sentenze nn. 1722, 1720 e 1721 del 9.6.2014, accolse i ricorsi; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE impugnò dette decisioni innanzi alla C.T.R. della Puglia, la quale, previa riunione dei gravami, con sentenza n. 755/4/2020, depositata il 09/03/2020, rigettò gli appelli ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – ricorrente, nella specie, un’ipotesi di errore materiale non volontario, come emergente dalla circostanza per cui, indiscussa l’effettiva esecuzione delle prestazioni in questione, la società contribuente aveva rettificato, con note di credito emesse nel rispetto dei termini ex artt. 21 e 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, gli importi delle fatture sottese alle riprese per cui è causa; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
è rimasta intimata la LOGISTICA SERVIZI S . R . L . IN LIQUIDAZIONE ; Rilevata, in via preliminare, la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, eseguita presso il domicilio (digitale) eletto dalla società contribuente in primo grado, benché poi quest’ultima sia rimasta contumace in grado di appello. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 20.7.2016, n. 14916, Rv. 640602 –01, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applichi, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 cod. proc. civ., tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs., n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. civ., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione; che a tali principi si è uniformata la giurisprudenza successiva, evidenziando che il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 cit., a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio (cfr., Cass., Sez. 5, 7.12.2016, n. 25117, Rv. 641939-01); che deriva da quanto precede l’ammissibilità del ricorso, notificato nei termini innanzi indicati (cfr. anche Cass., Sez. 5, 27.4.2021, n. 11031, non massimata);
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione. Violazione dell’art.132 c.p.c. e dell’art. 36 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546” (cfr. ricorso, p. 11), per non avere la C.T.R. esplicitato - si opina – “ il ragionamento che ha indotto il collegio giudicante a ritenere interamente detraibile l’IVA recuperata con gli atti di accertamento…sebbene i medesimi giudici di merito avessero confermato che l’Ufficio aveva dimostrato che il prezzo indicato nelle fatture era superiore a quanto concordato dalla LOGISTICA SERVIZI SRL con la cliente D’ADDARIO AUTO SRL e che dunque gli importi ivi indicati non fossero quelli effettivi e reali” (cfr. ivi, penultimo cpv.) e nonostante i fatti rappresentati dall’Ufficio (riportati, ai fini della specificità del motivo, alla p. 12 del ricorso), escludessero la ricorrenza, nella specie, di un errore involontario; che il motivo è infondato; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01;
Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); che, non ultimo, onde assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto adesaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. 3, 9.2.2021, n. 3126, Rv. 660547- 01); che alla luce dei principi che precedono, appare evidente la insussistenza del vizio prospettato dalla ricorrente, avendo la C.T.R. doviziosamente chiarito le ragioni (cfr. motivazione della sentenza impugnata, pp. 4 e 5) che l’hanno indotta a ritenere sussistente, nella specie, un errore involontario della contribuente e, conseguentemente, illegittima la ripresa operata ai danni di quella; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 7 e 26 del DPR n. 633 del 1972” (cfr. ricorso, p. 14), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto applicabile la disciplina di cui all’art. 21 cit. laddove questa non può essere invocata nel caso – quale quello di specie – di operazioni del tutto inesistenti; che il motivo è inammissibile; che premesso che in tema di I.V.A., lo storno di fatture con note di variazione di pari importo è legittimo solo per le operazioni effettive e reali e non anche per quelle inesistenti - con conseguente indeducibilità, in detta ultima ipotesi, delle relative sopravvenienze passive dal reddito imponibile (cfr.
Cass., Sez. 5, 26.7.2019, n. 20337, Rv. 654856-01) – rileva il Collegio come la censu ra non si confronta, tuttavia, con la ratio decidendi della decisione impugnata, laddove i giudici di appello hanno chiarito che “la Società aveva da tempo non sospetto rettificato le irregolarità delle fatture in questione, consistenti in corrispettivi superiori a quelli contrattualmente stabiliti in relazione a prestazioni comunque effettivamente eseguite” (cfr. p. 4 della motivazione della sentenza impugnata, quartultimo cpv.): sicché, in ultima analisi, la C.T.R. - contrariamente alla premessa da cui muove la difesa erariale - ha ritenuto che le operazioni sottese alle riprese per cui è causa siano state effettivamente eseguite (qualificandole, dunque, come esistenti e reali), mentre tale accertamento, in fatto, non è stato censurato dall’ AGENZIA -la quale, anzi, sostanzialmente conferma tale assunto, riconducendo il comportamento della contribuente alla ”emissione di fatture attive con importi superiori ai corrispettivi pattuiti con i contratti di appalto e servizi stipulati con la D ’ ADDARIO AUTO SRL ”(cfr. ricorso, p. 15, terzultimo cpv.);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta la LOGISTICA SERVIZI S . R . L . INLIQUIDAZIONE intimata; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvoc